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Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 75 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 3 Valori di riferimento per singoli settori
Nei seguenti settori le emissioni nel 2030 non devono superare le quote di emissioni del 1990 indicate di seguito:
a. nel settore degli edifici: al massimo il 50 per cento;
b. nel settore dei trasporti: al massimo il 75 per cento;
c. nel settore dell’industria: al massimo il 65 per cento;
d. altro: al massimo il 75 per cento.
Inserire dopo il titolo della sezione 5
Art. 4b Principio
Le riduzioni delle emissioni o l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio mediante progetti e programmi sono presi in considerazione in Svizzera se comprovati con un attestato nazionale o con un attestato internazionale secondo l’articolo 6 capoversi 2 o 4 dell’Accordo di Parigi del 12 dicembre 20152.
Art. 5 cpv. 1 lett. b n. 1 (concerne soltanto il testo francese), lett. c n. 1 e 3, lett. g e
cpv. 2
1Sono rilasciati attestati nazionali o internazionali (attestati) per progetti e programmi di riduzione delle emissioni o di aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio in Svizzera e all’estero se:
b. è reso verosimile e comprensibile che il progetto:
1. concerne soltanto il testo francese
c. le riduzioni delle emissioni o l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio:
1. sono documentabili e quantificabili e sono confermati mediante misurazioni,
3. non sono stati conseguiti da un gestore soggetto a un impegno di riduzione secondo l’articolo 66 capoverso 1 che al contempo chiede il rilascio di attestati secondo l’articolo 12; sono esclusi i gestori soggetti a un impegno di riduzione, nella misura in cui le riduzioni delle emissioni da progetti o programmi non siano contemplate dall’obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra secondo l’articolo 67 o dall’obiettivo basato sui provvedimenti secondo l’articolo 68,
g. la persona richiedente, qualora non sia beneficiaria del progetto, è in grado di documentare il diritto alle riduzioni delle emissioni o all’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio.
2Per progetti e programmi che stoccano il carbonio sono rilasciati attestati se, oltre ai requisiti di cui al capoverso 1 e all’allegato 19, la permanenza del sequestro di carbonio è garantita, indipendentemente dalla durata del progetto, per almeno 30 anni