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Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 75 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 11 cpv. 1

1Le modifiche sostanziali del progetto o del programma apportate dopo la decisione sull’idoneità o sulla proroga del periodo di credito devono essere comunicate all’UFAM con il successivo rapporto di monitoraggio.

Art. 11b Attestati internazionali secondo l’articolo 6 paragrafo 4 dell’Accordo

di Parigi

1Chi intende farsi computare attestati internazionali secondo l’articolo 6 paragrafo 4 dell’Accordo di Parigi per un progetto di riduzione delle emissioni o di aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio all’estero può chiedere all’UFAM la lettera di approvazione necessaria a tal fine. L’UFAM stabilisce la forma della domanda.

2L’UFAM rilascia la lettera di approvazione se:

a. l’allegato 2a non esclude il rilascio di attestati internazionali per il progetto o il programma;

b. il progetto o il programma è stato registrato dopo il 1° gennaio 2021 e riconosciuto dal meccanismo di cui all’articolo 6 paragrafo 4 dell’Accordo di Parigi.

Titolo dopo l’art. 14

Sezione 5c: Indicazione delle emissioni nelle offerte di volo

Art. 14a

1Chi offre viaggi aerei con servizi di linea od occasionali pianificati, pubblicizzati con annunci di vendita su stampati o supporti visivi elettronici, dal 1°gennaio 2026 deve indicare nell’annuncio in modo ben visibile e leggibile nonché in cifre, le emissioni in Co2eq che il viaggio aereo è suscettibile di generare fino all’aerodromo di arrivo.

2L’obbligo si applica alle offerte di viaggi aerei:

a. da un aerodromo in Svizzera;

b. dall’aeroporto di Basilea-Mulhouse, se il viaggio è effettuato secondo i diritti di traffico svizzeri.

3Il calcolo avviene sulla base delle conoscenze scientifiche attuali.

4Quando si utilizza un calcolatore di emissioni, devono essere prese in considerazione anche altre emissioni con impatto climatico e i relativi effetti causati dall’esercizio degli aeromobili nella troposfera superiore e nella stratosfera inferiore.

5Chi utilizza un sistema di etichettatura ambientale che non tiene conto delle altre emissioni con impatto climatico e dei relativi effetti deve indicarlo negli annunci di vendita.

6L’UFAM pubblica un elenco dei calcolatori di emissioni che soddisfano le condizioni di cui ai capoversi 3 e 4 e dei sistemi di etichettatura ambientali che soddisfano le condizioni di cui al capoverso 3.