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Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 75 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 16, rubrica
Rendicontazione
Inserire prima del titolo del capitolo 3
Art. 16a Dati relativi agli impianti di produzione di calore
I dati fondamentali secondo l’articolo 9 capoverso 3 della legge sul CO2 in merito agli impianti di produzione di calore per il riscaldamento e l’acqua calda in caso di nuove costruzioni e di loro sostituzione nelle vecchie costruzioni sono:
a. vettori energetici dell’impianto di produzione di calore;
b. potenza nominale dell’impianto di produzione di calore o dell’allacciamento al teleriscaldamento;
c. fabbisogno termico per il riscaldamento (Qh);
d. data di sostituzione dell’impianto di produzione di calore;
e. data di iscrizione nel Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA);
f. in caso di prelevamento di teleriscaldamento: Identificatore federale dell’edificio (EGID) dell’edificio nel quale si trova il sistema principale di produzione di calore o il fornitore di calore.
Titolo dopo l’art. 16a
Capitolo 3: Provvedimenti volti a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 17
Abrogato
Art. 17a cpv. 2
2Esse non si applicano ai veicoli per uso speciale di cui all’allegato I parte A punto 5 del regolamento (UE) 2018/8583 e ai veicoli militari di cui all’articolo 4 lettera a dell’ordinanza dell’11 febbraio 20044 sulla circolazione stradale militare (OCSM) impiegati a scopi militari.
3Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 mag. 2018,
relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE; GU L 151 del 14.06.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal
regolamento (UE) 2019/2144; GU L 325 del 16.12.2019, pag. 1