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Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 75 pagine

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dopo l’inizio degli effetti e ciò è dimostrato in modo comprensibile. In aggiunta a quanto previsto all’allegato 19 numero 1.4, uno stoccaggio geologico può avvenire anche in un sito di stoccaggio riconosciuto dagli Stati partner nel quadro di un accordo multilaterale.

Art. 5a cpv. 1 lett. b ed e nonché cpv. 2

1I progetti possono essere riuniti in un programma se:

b. nella descrizione del programma viene stabilita una tecnologia e tutti i progetti impiegano tale tecnologia;

e. sono stati attuati all’interno di uno Stato.

2I progetti possono essere inseriti in programmi esistenti se soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1.

Art. 6 cpv. 2 lett. n n. 3

2All’organismo di convalida deve essere presentata una descrizione del progetto o del programma. Essa deve contenere, in particolare, informazioni riguardanti:

n. per progetti o programmi realizzati all’estero, inoltre:

3. i risultati della consultazione delle cerchie interessate e la possibilità di fornire un riscontro sull’attuazione del progetto o del programma.

Art. 7 cpv. 1

1Chi intende chiedere attestati per un progetto o un programma deve presentare all’UFAM, tramite l’organismo di convalida, una domanda di valutazione dell’idoneità per il rilascio di attestati. La domanda comprende la descrizione del progetto o del programma e il rapporto di convalida.

Art. 9 cpv. 5 e 7

5Il rapporto di monitoraggio, i dati delle misurazioni e il relativo rapporto di verifica comprendono un periodo massimo di tre anni. L’organismo di convalida deve presentarli all’UFAM al più tardi un anno dopo la fine del periodo. Le riduzioni delle emissioni o l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio devono essere comprovati per ogni anno civile.

7Per i progetti o i programmi in relazione con un impegno di riduzione di cui all’articolo 31 della legge sul CO2, i rapporti di monitoraggio e i rapporti di verifica devono essere presentati all’UFAM annualmente entro il 31 agosto dell’anno successivo. Il numero di attestati rilasciati concernenti impianti di un gestore con impegno di riduzione deve essere notificato senza indugio al gestore che ha preso tale impegno di riduzione e all’UFAM.