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Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 8 pagine
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Ordinanza sull’immissione in commercio di combustibili e carburanti rinnovabili o a basse emissioni
(OCoCr)
del …
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 35d capoversi 3–6 e 39 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 19831 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb);
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Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1La presente ordinanza disciplina le esigenze ecologiche per l’immissione in commercio di combustibili e carburanti rinnovabili o a basse emissioni liquidi o gassosi.
2Le esigenze ecologiche non si applicano all’immissione in commercio di:
a. etanolo destinato alla combustione;
b. combustibili o carburanti rinnovabili o a basse emissioni in quantità inferiori a 25 litri o importati come mezzi d’esercizio nel serbatoio di un veicolo.
Art. 2 Definizioni
Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:
a. immissione in commercio: la prima trasmissione o cessione a titolo oneroso o gratuito di combustibili o carburanti rinnovabili o a basse emissioni per la distribuzione o l’uso in Svizzera; l’uso privato equivale all’immissione in commercio se quest’ultima non è avvenuta in precedenza;
b. combustibili e carburanti a basse emissioni: combustibili o carburanti non rinnovabili che generano emissioni di gas serra notevolmente inferiori rispetto a combustibili e carburanti fossili convenzionali; e
c. combustibili o carburanti rinnovabili in equilibrio di massa: combustibili o carburanti la cui catena di custodia è certificata secondo un sistema che consente di miscelare materie prime, combustibili o carburanti rinnovabili con
RS .......
1 RS 814.01
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