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Consultazione 2024/6: Nuovo regime di immatricolazione dei veicoli – Revisione parziale di cinque ordinanze in materia di circolazione stradale · 4 pagine
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Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali «%ASFF_YYYY_ID»
b. un rapporto di perizia, basato su una raccolta dati elettronica del singolo veicolo secondo l’articolo 72b capoverso 1 o 3 OAC2, compilato e firmato dall’importatore.
2Per i seguenti veicoli, la prova di conformità alle prescrizioni concernenti la costruzione e l’equipaggiamento è fornita mediante un rapporto di perizia compilato e firmato dal titolare dell’approvazione del tipo o della scheda tecnica:
a. autoveicoli leggeri nuovi e completi, escluse le automobili di cui al capoverso 1,
b. rimorchi nuovi e completi con un peso totale fino a 3,50 t,
c. motoveicoli nuovi e completi,
d. quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore, tutti nuovi e completi.
3L’USTRA può prevedere l’esame amministrativo per altri generi di veicoli.
Art. 30a cpv. 1, 1bise 3
1Per tutti gli altri veicoli nuovi completi o completati non rientranti nell’articolo 30, per i veicoli ai sensi dell’articolo 30 capoverso 2 sprovvisti di approvazione del tipo e di scheda tecnica, nonché per le automobili ai sensi dell’articolo 11 capoverso 2 lettera a OETV nuove e complete sprovviste dei documenti di cui all’articolo 30 capoverso 1, la prova di conformità alle prescrizioni concernenti la costruzione e l’equipaggiamento è fornita mediante:
a. un certificato di conformità UE in formato cartaceo e un esame di identificazione:
1. per le automobili ai sensi dell’articolo 11 capoverso 2 lettera a OETV,
2. per gli autoveicoli adibiti ad abitazione completi con un peso totale fino a 3,50 t;
b. una raccolta dati elettronica del singolo veicolo secondo l’articolo 72b capoverso 1 o 3 OAC3 e un controllo di funzionamento: per gli autoveicoli adibiti ad abitazione completi con un peso totale fino a 3,50 t;
c. un certificato di conformità EU in formato cartaceo, una raccolta dati elettronica del singolo veicolo secondo l’articolo 72b capoverso 1 o 3 OAC, un’approvazione del tipo o una scheda tecnica nonché un controllo di funzionamento: per tutti gli altri veicoli completi o completati;
d. se non è disponibile un certificato di conformità EU in formato cartaceo né una raccolta dati elettronica del singolo veicolo, un controllo di funzionamento e i seguenti documenti:
1. una dichiarazione di conformità secondo il regolamento UNECE
n. 0 nonché tutte le altre approvazioni richieste a completamento