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Consultazione 2024/6: Nuovo regime di immatricolazione dei veicoli – Revisione parziale di cinque ordinanze in materia di circolazione stradale · 3 pagine

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Ordinanza concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV)

Modifica del «$$SmartDocumentDate»

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 12, 103 e 106 capoversi 1 e 2bisdella legge federale del 19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale (LCStr),

Art. 2 lett. e

e. Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 4 cpv. 1–4bis

1Veicoli e telai importati per uso proprio sono esonerati dall’approvazione del tipo.

2Sono esonerati dall’approvazione del tipo i veicoli per i quali è disponibile un certificato di conformità UE.

3Concerne soltanto il testo tedesco

4Importatori e fabbricanti possono richiedere un’approvazione del tipo o una scheda tecnica anche per veicoli e telai esonerati dall’approvazione del tipo.

4bisI veicoli e i telai esonerati dall’approvazione del tipo sono soggetti all’esame secondo gli articoli 29–31 dell’ordinanza del 19 giugno 19953 concernente le esigenze

1 RS 741.511

2 RS 741.01

3 RS 741.41

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