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Consultazione 2024/6: Nuovo regime di immatricolazione dei veicoli – Revisione parziale di cinque ordinanze in materia di circolazione stradale · 3 pagine
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Ordinanza concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV)
Modifica del «$$SmartDocumentDate»
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali è modificata come segue:
Ingresso
visti gli articoli 12, 103 e 106 capoversi 1 e 2bisdella legge federale del 19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale (LCStr),
Art. 2 lett. e
e. Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 4 cpv. 1–4bis
1Veicoli e telai importati per uso proprio sono esonerati dall’approvazione del tipo.
2Sono esonerati dall’approvazione del tipo i veicoli per i quali è disponibile un certificato di conformità UE.
3Concerne soltanto il testo tedesco
4Importatori e fabbricanti possono richiedere un’approvazione del tipo o una scheda tecnica anche per veicoli e telai esonerati dall’approvazione del tipo.
4bisI veicoli e i telai esonerati dall’approvazione del tipo sono soggetti all’esame secondo gli articoli 29–31 dell’ordinanza del 19 giugno 19953 concernente le esigenze
1 RS 741.511
2 RS 741.01
3 RS 741.41
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