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Consultazione 2024/6: Nuovo regime di immatricolazione dei veicoli – Revisione parziale di cinque ordinanze in materia di circolazione stradale · 4 pagine
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Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC)
Modifica del «$$SmartDocumentDate»
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 27 ottobre 19761 sull’ammissione alla circolazione è modificata come segue:
Art. 15 cpv. 2, parte introduttiva
2La licenza per allievo conducente della categoria A è rilasciata per motoveicoli, compresi quelli con carrozzino laterale, con una potenza del motore non superiore a 35 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso in ordine di marcia (art. 136 cpv. 1 OETV2) non superiore a 0,2 kW/kg. Tale limitazione non si applica a:
Art. 20a cpv. 2
2In caso di risoluzione del contratto di tirocinio di un apprendista che segue la formazione professionale di base di «meccanico di motoveicoli AFC» e se all’apprendista è stata rilasciata una licenza per allievo conducente della categoria A senza limitazione della potenza secondo l’articolo 15 capoverso 2 lettera a, il formatore deve notificare immediatamente la risoluzione del contratto all’autorità cantonale che ha rilasciato la licenza. L’autorità cantonale invita l’apprendista a restituire la licenza e gli rilascia, per il rimanente periodo di validità, una licenza per allievo conducente della categoria A per motoveicoli con una potenza del motore non superiore a 35 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso in ordine di marcia non superiore a 0,2 kW/kg.
Art. 71 cpv. 1 lett. f
1La licenza di circolazione e le targhe sono rilasciate se:
1 RS 741.51
2 RS 741.41
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