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Consultazione 2024/6: Nuovo regime di immatricolazione dei veicoli – Revisione parziale di cinque ordinanze in materia di circolazione stradale · 4 pagine

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Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

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Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali è modificata come segue:

Art. 29 cpv. 5, 6 e 7

5Si considerano nuovi i veicoli:

a. immatricolati per la prima volta;

b. immatricolati all’estero da non più di anno, se il chilometraggio non è superiore a 2000 km o le ore di servizio non sono più di 70.

6Si considerano completi i veicoli che non necessitano di completamento per soddisfare le esigenze tecniche specifiche della presente ordinanza.

7Si considerano completati i veicoli che costituiscono il risultato di diversi stadi di produzione e soddisfano le esigenze tecniche specifiche della presente ordinanza.

Art. 30 Esame di veicoli nuovi: esame amministrativo

1Per le automobili ai sensi dell’articolo 11 capoverso 2 lettera a nuove e complete, la prova di conformità alle prescrizioni concernenti la costruzione e l’equipaggiamento è fornita mediante:

a. un rapporto di perizia compilato e firmato dal titolare dell’approvazione del tipo o della scheda tecnica; oppure

1 RS 741.41

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