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Consultazione 2024/6: Nuovo regime di immatricolazione dei veicoli – Revisione parziale di cinque ordinanze in materia di circolazione stradale · 4 pagine
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Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)
Modifica del «$$SmartDocumentDate»
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali è modificata come segue:
Art. 29 cpv. 5, 6 e 7
5Si considerano nuovi i veicoli:
a. immatricolati per la prima volta;
b. immatricolati all’estero da non più di anno, se il chilometraggio non è superiore a 2000 km o le ore di servizio non sono più di 70.
6Si considerano completi i veicoli che non necessitano di completamento per soddisfare le esigenze tecniche specifiche della presente ordinanza.
7Si considerano completati i veicoli che costituiscono il risultato di diversi stadi di produzione e soddisfano le esigenze tecniche specifiche della presente ordinanza.
Art. 30 Esame di veicoli nuovi: esame amministrativo
1Per le automobili ai sensi dell’articolo 11 capoverso 2 lettera a nuove e complete, la prova di conformità alle prescrizioni concernenti la costruzione e l’equipaggiamento è fornita mediante:
a. un rapporto di perizia compilato e firmato dal titolare dell’approvazione del tipo o della scheda tecnica; oppure
1 RS 741.41
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