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Consultazione 2024/6: Nuovo regime di immatricolazione dei veicoli – Revisione parziale di cinque ordinanze in materia di circolazione stradale · 4 pagine
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Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali «%ASFF_YYYY_ID»
in base al pertinente atto giuridico UE relativo all’approvazione generale,
2. approvazioni o marchi di conformità rilasciati da Stati esteri in base al diritto nazionale o internazionale di cui all’allegato 2 o almeno equivalente alle prescrizioni svizzere,
3. dichiarazioni di conformità riconosciute in base all’articolo 14 OATV4,
4. rapporti di perizia redatti secondo le prescrizioni di cui all’allegato 2 da appositi organi di controllo, elencati nell’allegato 2 OATV o riconosciuti dall’USTRA conformemente all’articolo 17 capoverso 2 OATV.
1bisSe il detentore del veicolo gode di privilegi e immunità diplomatici o consolari, nel caso del capoverso 1 lettera d è sufficiente un controllo di funzionamento come prova di conformità alle prescrizioni concernenti la costruzione e l’equipaggiamento.
3La prova dell’equivalenza di cui al capoverso 1 lettera d numero 2 deve essere fornita dal richiedente.
Art. 30b Esame di veicoli nuovi: esame tecnico completo
Se un veicolo nuovo completo o completato è sprovvisto dei documenti di cui all’articolo 30 capoverso 1 e non sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 30a, la prova di conformità alle prescrizioni concernenti la costruzione e l’equipaggiamento è fornita mediante un esame tecnico completo. Si verifica in particolare il rispetto delle prescrizioni sui gas di scarico e sui rumori e lo stato di corretto funzionamento per l’uso al quale il veicolo è destinato.
Art. 30c Esame di veicoli nuovi: esame tecnico di parti o modifiche di veicoli
Per i veicoli provvisti soltanto di una parte dei documenti di cui all’articolo 30a lettera d numeri 1–4 e per i veicoli modificati, le parti o le modifiche non esaminate devono essere oggetto di un esame tecnico completo.
Art. 31 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b–e
1Per i veicoli non nuovi (art. 29 cpv. 5), la prova di conformità alle prescrizioni concernenti la costruzione e l’equipaggiamento, è fornita mediante un controllo di funzionamento nel caso in cui:
b. sia disponibile un certificato di conformità UE in formato cartaceo;
c. sia disponibile una raccolta dati elettronica del singolo veicolo secondo l’articolo 72b capoverso 1 o 3 OAC5;
d. siano disponibili una dichiarazione di conformità secondo il regolamento UNECE n. 0 nonché tutte le altre approvazioni richieste a completamento in