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Consultazione 2024/6: Nuovo regime di immatricolazione dei veicoli – Revisione parziale di cinque ordinanze in materia di circolazione stradale · 2 pagine

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Ordinanza concernente il sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione

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1bisL’USTRA registra nel SIAC i dati di cui all’articolo 4 che rientrano nel suo ambito di competenza e le relative modifiche. Può disporre la trasmissione di questi dati al SIAC.

Art. 17 cpv. 4

4L’USTRA tiene una lista pubblica dei dati tecnici contenuti nel SIAC Veicoli.

Nella lista possono essere pubblicati anche dati di contatto di importatori e titolari dell’approvazione del tipo, purché questi acconsentano alla pubblicazione.

Art. 19 cpv. 3

3L’USTRA può ottenere i dati necessari per l’immatricolazione di veicoli da autorità straniere anche per via elettronica.

II

La presente ordinanza entra in vigore il ….

«$$SmartDocumentDate» In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,

Il cancelliere della Confederazione,