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Consultazione 2024/60: Ordinanza concernente la preparazione e l’attuazione delle misure di solidarietà volte a garantire l’approvvigionamento di gas · 5 pagine
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Ordinanza concernente la preparazione e l’attuazione delle misure di solidarietà volte a
garantire l’approvvigionamento di gas ´%ASFF_YYYY_IDª
Art. 5 Conferma di offerte di misure obbligatorie di solidariet‡
Previa accettazione di un’offerta di misure obbligatorie di solidarietà da parte del Consiglio federale, Swissgas provvede affinchÈ gli operatori dei sistemi di trasporto interessati possano ricevere una conferma dell’avvenuta accettazione e possano essere prenotate le necessarie capacit‡ di trasporto.
Art. 6 Presa in consegna e trasferimento dei volumi di gas
1I gestori del gasdotto di transito e Swissgas provvedono affinchÈ i volumi di gas concordati possano essere ritirati presso il punto di consegna convenuto.
2Swissgas provvede affinchÈ i volumi di gas ritirati possano essere messi a disposizione delle imprese del settore del gas.
3I gestori di rete regionali e locali provvedono affinchÈ i volumi di gas possano essere trasferiti ai clienti protetti nel quadro della solidariet‡.
Art. 7 Indennizzo
1Swissgas provvede affinchÈ i volumi di gas erogati nell’ambito di misure volontarie di solidariet‡ possano essere pagati entro i termini stabiliti.
2Provvede affinchÈ i costi derivanti dalle misure volontarie e obbligatorie di solidariet‡ possano essere addebitati ai responsabili delle zone di bilancio, ai responsabili dei gruppi di bilancio e ai gestori delle reti regionali e locali.
Sezione 3: Richieste di fornitura di gas da parte dell’estero
Art. 8 Esame della richiesta
1Se la Svizzera riceve una richiesta di misure di solidariet‡, Swissgas verifica se:
a. la richiesta Ë stata redatta in modo esauriente e corretto conformemente alle disposizioni della Confederazione e dell’Accordo concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas tra il Governo della Repubblica Federale di Germania e il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Italiana nonchÈ conformemente agli accordi con gli operatori dei sistemi di trasporto di Germania e Italia;
b. vi è il rischio che l’attuazione delle misure pregiudichi l’operatività e la sicurezza dei sistemi del gas e dell’elettricità della Svizzera.
2Swissgas trasmette l’esito della verifica al Delegato.
Art. 9 Offerte volontarie
1Qualora la Svizzera riceva una richiesta di misure volontarie di solidariet‡, Swissgas Ë tenuta a verificare unitamente ai responsabili delle zone di bilancio, ai responsabili dei gruppi di bilancio e ai consumatori di gas se Ë possibile presentare un’offerta.