Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/60: Ordinanza concernente la preparazione e l’attuazione delle misure di solidarietà volte a garantire l’approvvigionamento di gas · 9 pagine
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difiche minori. L’Associazione dei Comuni svizzeri si è limitata a ringraziare le autorità federali per l’opportunità data di esprimere il proprio punto di vista durante la consultazione, senza presentare pareri o proposte di modifica.
Economiesuisse segnala che, nell’ambito dell’esecuzione operativa, occorrerà in generale garantire che l’onere amministrativo rimanga contenuto e che le imprese del settore del gas interessate dispongano di sufficiente certezza giuridica. L’associazione fa riferimento al parere del suo membro, l’IGEB, insistendo su tre punti. In primo luogo, ritiene che debba essere garantita un’indennità sufficiente nel caso in cui la Svizzera risponda a una richiesta di solidarietà da parte della Germania o dell’Italia e che, a tal fine, i consumatori non protetti debbano mettere a disposizione volumi di gas. In secondo luogo, occorre evitare una sovvenzione incrociata dei consumatori protetti da parte dei consumatori non protetti. In terzo luogo, economiesuisse considera essenziale una consultazione obbligatoria degli attori coinvolti dal lato della domanda nell’ambito di una richiesta di solidarietà (art. 8 e 9). L’associazione desidera che questi punti siano espressamente inclusi nell’ordinanza per aumentare la sicurezza giuridica di tutte le parti interessate.
L’Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM) accoglie favorevolmente l’ordinanza e sottolinea l’importanza delle garanzie statali per le richieste di misure di solidarietà volontarie. Secondo l’USAM, si tratta di una condizione importante per garantire che Swissgas sia in grado di assicurare i finanziamenti intermedi presumibilmente necessari alle condizioni più vantaggiose possibili (art. 7 cpv. 1). L’USAM sottolinea inoltre che occorre garantire che i fornitori non approfittino della situazione per realizzare profitti eccessivi a spese dei clienti e che gli importi fatturati siano basati sui costi e conformi al principio di causalità.
L’Unione delle città svizzere (UCS) è favorevole all’ordinanza e chiede una precisazione in merito agli obblighi di riduzione del consumo dei clienti protetti in Svizzera in caso di richiesta di misure di solidarietà vincolanti. Non è chiaro come verrebbero definiti tali obblighi di riduzione, né le modalità tecniche della loro attuazione, del loro controllo e della loro applicazione. L’UCS chiede inoltre che anche gli istituti di formazione siano considerati clienti protetti. Infine, chiede che il Consiglio federale sia obbligato, se necessario, ad adottare disposizioni per evitare che i costi sostenuti dai clienti protetti in caso di richiesta di solidarietà diventino insostenibili.
2.4 Industria del gas
Nell’ambito della consultazione, 4 aziende energetiche hanno espresso i loro pareri, che sono stati tutti positivi. FluxSwiss Sagl, Swissgas e Transitgas SA condividono il parere dell’Associazione svizzera dell’Industria del gas (ASIG), senza aggiungere ulteriori osservazioni.
Art. 1
L’ASIG ritiene che non sia chiaro chi sia designato dal termine «gestore del gasdotto di transito» al capoverso 2. Dovrebbe essere evidente che si tratta della conclusione di accordi con i gestori commerciali del gasdotto di transito.
Swissgas e ASIG chiedono di completare il capoverso 3 aggiungendo che anche i subappaltatori a cui Swissgas affida l’esecuzione di compiti che rientrano nel campo di applicazione dell’ordinanza sono indennizzati. Swissgas chiede inoltre che i costi non coperti dalla Confederazione siano contabilizzati nei corrispettivi per l’utilizzo della rete.
Art. 2
L’ASIG chiede che i termini utilizzati nell’ordinanza siano identici a quelli utilizzati nell’accordo e che si prediliga quindi «clienti» a «consumatori».