Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/60: Ordinanza concernente la preparazione e l’attuazione delle misure di solidarietà volte a garantire l’approvvigionamento di gas · 9 pagine
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L’ASIG chiede che l’UFAE calcoli il fabbisogno di gas in caso di richiesta di solidarietà. Chiede inoltre che Swissgas e i responsabili del bilancio ottengano l’accesso al monitoraggio del gas della Confederazione. L’associazione richiede inoltre che sia specificato al capoverso 2 che l’industria del gas non può e non deve procedere a un’analisi per categoria di consumatori dei dati relativi al consumo che trasmette al monitoraggio del gas della Confederazione.
Art. 4 e 5
L’ASIG desidera che, al momento della richiesta di offerte, le capacità di trasporto necessarie siano già garantite prima che l’offerta venga accettata. Accettare un’offerta implica infatti l’obbligo di pagamento, indipendentemente dal fatto che se ne possa o meno usufruire.
Art. 6
L’ASIG chiede che i volumi di gas forniti a titolo di solidarietà, in base al calcolo del deficit di offerta della Confederazione, siano ripartiti in modo rigoroso tra le zone di bilancio. Se i volumi di gas ricevuti risultassero inferiori al fabbisogno, la loro ripartizione tra le zone di bilancio avverrebbe in proporzione.
L’ASIG raccomanda inoltre la soppressione del capoverso 3, ritenendo la disposizione superflua. Se tale capoverso dovesse tuttavia essere mantenuto, l’ASIG propone di riformularlo come segue: «I gestori di rete si assicurano che il gas possa essere trasportato fino ai clienti protetti a titolo di solidarietà». Ritiene infatti preferibile fare riferimento ai gestori di rete in termini generali.
EWB sottolinea che è impossibile, per i gestori di rete, distinguere in tempo reale tra clienti protetti e non protetti, motivo per cui non potrebbero garantire che i clienti non protetti non continuino a consumare gas.
Art. 7
L’ASIG sostiene che la garanzia statale di cui Swissgas beneficia per il pagamento dei propri impegni nei confronti dell’estero debba essere nuovamente menzionata al capoverso 1. Propone inoltre un’integrazione al capoverso 2, al fine di definire la procedura di fatturazione ai clienti finali. Infine, chiede l’aggiunta di un terzo capoverso che autorizzi Swissgas a trasferire ai clienti i costi derivanti dalla preparazione e dall’attuazione delle misure di solidarietà tramite i corrispettivi per l’utilizzo della rete.
Art. 8
L’ASIG chiede che il capoverso 1 venga modificato affinché non sia più Swissgas, ma l’UFAE, a essere incaricato di esaminare le richieste di misure di solidarietà, previa consultazione di Swissgas.
Chiede inoltre che i sistemi elettrici non vengano presi in considerazione nell’ambito di tale esame.
Art. 9
L’ASIG chiede che, in caso di richiesta volontaria di solidarietà, gli operatori commerciali del gasdotto di transito non commercializzino le capacità di trasporto svizzere in eccesso fino a quando il Paese richiedente non avrà comunicato quante capacità di trasporto sono necessarie per le offerte accettate.
L’ASIG chiede che il capoverso 1 venga formulato in modo tale che i consumatori di gas, per motivi di tempo, non siano più coinvolti nella decisione di presentare un’offerta volontaria. L’ASIG ritiene che in Svizzera non sia necessario un processo di autorizzazione separato per le misure di solidarietà volontarie; pertanto, propone di ridurre le disposizioni pertinenti al processo di approvazione nei capoversi 3 e 4.