Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/63: 18.455 n Iv. pa. Grossen Jürg. Consentire l’indipendenza tenendo conto della volontà delle parti · 10 pagine

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Iniziativa parlamentare: Consentire l’indipendenza tenendo conto della volontà delle parti

2 Situazione iniziale

2.1 Situazione giuridica attuale

Nel diritto in materia di assicurazioni sociali vigente la distinzione tra attività lucrativa dipendente e indipendente non è definita in modo preciso. Secondo l’articolo 10 LPGA è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge. Secondo l’articolo 12 LPGA è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall’esercizio di un’attività di salariato. L’accento non è quindi posto sulla persona che esercita un’attività lucrativa, ma sul reddito conseguito (approccio oggettivo), ossia un salario determinante o un reddito dall’esercizio di un’attività indipendente. Pertanto i lavoratori indipendenti possono essere contemporaneamente anche salariati (esplicitamente menzionato nell’art. 12 cpv. 2 LPGA).

Per la definizione di «salario determinante» la LPGA rimanda a diverse singole leggi. Secondo l’articolo 5 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19463 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), per «salario determinante» si intende «qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d’altri per un tempo determinato od indeterminato». Per «reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente» si intende invece «qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d’altri» (art. 9 cpv. 1 LAVS). Le altre assicurazioni sociali non conoscono una definizione propria della nozione di «salariato» o di «salario determinante», ma rimandano alla LAVS (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. a LADI4; art. 7 cpv. 2 LPP5; art. 1 OAINF6).

Pertanto le definizioni negli articoli 10 e 12 LPGA non hanno oggi alcun significato autonomo.

Il criterio determinante per la distinzione è la condizione di dipendente. Poiché neppure la LAVS definisce questa nozione, il Tribunale federale ha precisato i criteri per la distinzione in una prassi consolidata, identificandone due principali: la subordinazione organizzativa e il rischio imprenditoriale. Per il primo criterio occorre, tra le altre cose, esaminare se la persona interessata deve ricevere istruzioni e se è tenuta ad adempiere personalmente i propri compiti. Per il secondo criterio si valutano, ad esempio, la portata degli investimenti effettuati, la responsabilità per i danni causati a terzi o il fatto che la persona agisca a proprio nome e per conto proprio. Secondo la giurisprudenza sapere se in un caso concreto un’attività è dipendente o indipendente non è una questione che si risolve in base alla natura giuridica del rapporto contrattuale tra le parti. Questa può fornire indizi, ma non è decisiva. La distinzione è fatta valutando l’insieme delle circostanze del caso concreto, secondo le condizioni economiche reali7.

3 RS 831.10

4 RS 837.0

5 RS 831.40

6 RS 832.202

7 DTF 123 V 161 consid. 1