Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/63: 18.455 n Iv. pa. Grossen Jürg. Consentire l’indipendenza tenendo conto della volontà delle parti · 10 pagine
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Iniziativa parlamentare: Consentire l’indipendenza tenendo conto della volontà delle parti
3.2 Proposte di minoranza
Una minoranza Meyer Mattea propone di non entrare in materia. Non vede la necessità di legiferare e teme un aumento della burocrazia e un alto potenziale di abuso per aggirare le norme del diritto del lavoro e gli obblighi di sicurezza sociale. Ciò andrebbe a scapito dei datori di lavoro e dei salariati che rispettano la legge.
Una minoranza Silberschmidt vuole garantire maggiore certezza del diritto per i diretti interessati e chiede che nell’articolo 12 capoverso 3 sia dato lo stesso peso agli attuali criteri e agli accordi tra le parti, come previsto dall’iniziativa parlamentare originale.
Una minoranza Weichelt propone di stralciare il capoverso 4 dell’articolo 12. Una definizione completa dei nuovi criteri di cui al capoverso 3 da parte del Consiglio federale sarebbe difficile da attuare; laddove necessario il Consiglio federale potrebbe specificare le nuove disposizioni anche senza questo capoverso.
Un’ulteriore minoranza Meyer Mattea respinge inoltre il nuovo articolo 14 capoverso 4bisLAVS. Se da un lato ritiene sufficiente la normativa attuale, dall’altro teme che la proposta possa generare un maggior onere per le autorità competenti.
4 Commento ai singoli articoli
4.1 Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
Art. 12 cpv. 3 e 4
Per determinare lo statuto contributivo saranno in futuro considerati, oltre ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza attualmente applicati, anche eventuali accordi tra le parti.
La formulazione proposta («distinzione tra lavoratori indipendenti e salariati») potrebbe far presumere che nella distinzione l’accento sia ora posto sulla persona e non più sul reddito conseguito. Tuttavia, poiché il nuovo capoverso 3 è inserito nell’articolo 12 LPGA, la modifica va letta alla luce degli altri capoversi dell’articolo, che si riferiscono al «reddito».
Nel progetto è utilizzato il termine «subordinazione organizzativa». Il Tribunale federale, nella sua prassi consolidata, parla di dipendenza economica e organizzativa. Nella dottrina si trova anche l’espressione «rapporto di subordinazione». In assenza di una terminologia uniforme per questo criterio, non è necessario riformulare la disposizione proposta.
Secondo il nuovo capoverso 4, il Consiglio federale deve disciplinare nell’ordinanza i criteri che regolano la subordinazione organizzativa e il rischio imprenditoriale, nonché le esigenze relative agli accordi tra le parti.