Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/63: 18.455 n Iv. pa. Grossen Jürg. Consentire l’indipendenza tenendo conto della volontà delle parti · 10 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo

Iniziativa parlamentare: Consentire l’indipendenza tenendo conto della volontà delle parti

5.4 Ripercussioni sulle assicurazioni sociali

La modifica concerne il fulcro del sistema delle assicurazioni sociali, poiché la determinazione dello statuto contributivo degli assicurati è decisiva.

La volontà delle parti è soggettiva. Affinché la decisione sullo statuto contributivo possa fondarsi sugli accordi presi tra le parti, questi devono essere validi e soprattutto poggiare su una libera dichiarazione di volontà di entrambe le parti. Le casse di compensazione non possono verificare sistematicamente la validità di questi accordi di diritto privato, con il rischio che quando si verifica un evento assicurativo ne sia contestata la validità. Ciò porterebbe a onerosi procedimenti giudiziari. Va sottolineato che già oggi sono avviati numerosi procedimenti giudiziari a causa dell’attuale incertezza del diritto. Nel complesso, le modifiche proposte dovrebbero ridurre il numero dei procedimenti giudiziari.

La modifica proposta riguarda soltanto i casi in cui l’esame delle circostanze economiche concrete mediante i criteri applicati finora non consente di distinguere chiaramente tra attività lucrativa indipendente e dipendente. Qualora la volontà delle parti e la realtà economica del rapporto contrattuale si contraddicano, la volontà delle parti da sola non potrà quindi essere decisiva.

La semplificazione della riscossione dei contributi avrebbe un impatto positivo sulle casse di compensazione, che potrebbero beneficiare del sostegno di terzi professionisti per affiliare i lavoratori indipendenti. La riscossione dei contributi ne risulterebbe agevolata.

Questo meccanismo dovrebbe tuttavia iscriversi nel sistema esistente di riscossione dei contributi presso i lavoratori indipendenti. La necessaria coordinazione tra i due sistemi causerebbe costi amministrativi aggiuntivi per le autorità di esecuzione.

5.5 Ripercussioni sull’ambiente

La modifica non ha ripercussioni sull’ambiente.

5.6 Altre ripercussioni

La modifica non ha altre ripercussioni.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

La modifica della LPGA proposta si fonda in particolare sugli articoli 112 capoverso 1, 113 capoverso 1, 114 capoverso 1, 116 capoverso 1 e 117 capoverso 1 Cost., che conferiscono alla Confederazione la competenza di legiferare in materia di assicurazioni sociali.