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Consultazione 2024/67: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione e dell’ordinanza concernente il rimborso delle casse di disoccupazione · 6 pagine

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Assicurazione contro la disoccupazione «%ASFF_YYYY_ID»

7Dopo aver consultato le casse di disoccupazione, l’ufficio di compensazione può sospendere o adeguare la regola del bonus nei casi in cui la regolare esecuzione della LADI sarebbe altrimenti compromessa.

Art. 11 Malus

1Se le spese amministrative per unità di prestazione si situano al di sopra del limite del malus, al titolare della cassa di disoccupazione viene addebitato un malus.

2Per le spese amministrative per unità di prestazione al di sopra limite del malus viene addebitata al titolare della cassa disoccupazione una partecipazione alle spese dell’80 per cento.

3Il malus è dovuto solo se le spese amministrative per unità di prestazione si situano nella zona del malus sia nell’anno contabile sia nella media dell’anno contabile e di quello precedente.

4Dopo aver consultato le casse di disoccupazione, l’ufficio di compensazione può sospendere o adeguare la regola del malus nei casi in cui la regolare esecuzione della LADI sarebbe altrimenti compromessa.

5Se una cassa di disoccupazione viene sciolta dal suo titolare, fino al momento dello scioglimento non viene addebitato alcun malus.

Art. 12 Determinazione del rimborso delle spese amministrative

1L’ufficio di compensazione fissa, per ogni cassa di disoccupazione, il rimborso delle spese amministrative.

2Il rimborso è notificato mediante decisione.

3Se rifiuta la computabilità delle spese amministrative della cassa di disoccupazione, l’ufficio di compensazione motiva tale decisione.

Art. 13 Comunicazione dei risultati

1I risultati della misurazione delle prestazioni e della qualità delle singole casse di disoccupazione sono comunicati a tutte le casse di disoccupazione e ai loro titolari.

2Per ogni cassa di disoccupazione vengono pubblicati ogni anno gli indicatori di misurazione delle prestazioni e della qualità nonché l’importo del rimborso delle spese amministrative.

Capitolo 3: Convenzione sulle prestazioni

Art. 14

1Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) può concludere con i titolari delle casse di disoccupazione una convenzione sulle prestazioni per stabilire ulteriori obiettivi e definire altri aspetti della cooperazione nell’esecuzione della LADI.