Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/75: Modifica dell'ordinanza 2 sulla legge sul lavoro: Disposizioni speciali per l’ assistenza live-in (Art. 17a - 17e OLL 2) · 5 pagine
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Spiegazioni
consentita: anche in futuro, per essere conforme alla legge un tale servizio deve
prevedere la rotazione di diversi lavoratori che si alternano a turno.
Questa regolamentazione particolare dell’assistenza «Live-in» si impone perché il personale addetto vive nell’abitazione della persona assistita e quindi la delimitazione tra periodi di lavoro e di riposo richiede un’attenzione particolare. Siccome i servizi in
questione sono spesso prestati da donne migranti pendolari che soggiornano per un periodo limitato in Svizzera, occorre anche tenere conto della loro possibile precarietà.
La presente proposta di revisione è stata elaborata di concerto con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate (da un lato Swissstaffing e vari suoi membri nonché le associazioni mantello USI e USAM; dall’altro Syndicom, VPOD, Unia e le associazioni mantello Travail.Suisse e USS). I partner sociali del CCL per il settore del prestito del personale hanno inoltre concordato ulteriori condizioni di lavoro specifiche per l’assistenza «Live-in» (p. es. salario, orario di lavoro settimanale contrattuale). I relativi negoziati si sono svolti parallelamente all’elaborazione delle presenti disposizioni particolari nell’OLL 2.
La nuova regolamentazione non si applica ai lavoratori che vengono assunti non nel quadro di un rapporto triangolare ma direttamente da un’economia domestica privata, dato che in questo caso vale l’eccezione al campo di applicazione aziendale della LL «economie domestiche private». Anche il postulato Samira Marti 22.3273 («La decisione di principio del Tribunale federale parla chiaro. Occorre assoggettare alla legge sul lavoro l’assistenza fornita 24 ore su 24 dalle migranti pendolari») incarica il Consiglio federale di illustrare in un rapporto le modalità in cui è possibile assoggettare alla legge sul lavoro l'assistenza privata a domicilio.. Il relativo rapporto è attualmente in fase di elaborazione.
2 Spiegazioni
Articolo 17a Servizi di economia domestica, assistenza e aiuto nelle attività quotidiane: principi fondamentali
Capoverso 1
Il capoverso 1 definisce il campo di applicazione delle nuove disposizioni: esse valgono per i lavoratori prestati da un’azienda per svolgere determinate attività in un’economia domestica privata, vale a dire i servizi di economia domestica, assistenza e aiuto nelle attività quotidiane. A tale scopo i lavoratori in questione vivono nell’abitazione della persona assistita.
Tra i servizi di economia domestica figurano ad esempio cucinare, pulire, fare il bucato e fare la spesa. Per assistenza e aiuto nelle attività quotidiane si intende in particolare accompagnare la persona assistita a fare due passi o dal medico, aiutarla nell’igiene personale, a vestirsi e svestirsi, a mangiare e bere nonché prestare cure di base ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2 lettera c dell’ordinanza sulle prestazioni (OPre;
RS 832.112.31) quali bendare le gambe, rifare il letto o svolgere esercizi di
mobilizzazione. Non rientrano invece in questa categoria le prestazioni di cura mediche.
Capoverso 2
Il capoverso 2 prevede l’esenzione del datore di lavoro dall’obbligo d’autorizzazione per il lavoro notturno e il lavoro domenicale (art. 4), che il lavoro straordinario può essere effettuato la domenica e va compensato con un congedo di uguale durata nel corso delle 26 settimane successive (art. 8 cpv. 2) e che il lavoratore deve beneficiare di almeno 12 domeniche libere per anno civile (art. 12 cpv. 2). Nella settimana in cui lavora la domenica o in quella successiva, al lavoratore è accordato immediatamente dopo il
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