Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/75: Modifica dell'ordinanza 2 sulla legge sul lavoro: Disposizioni speciali per l’ assistenza live-in (Art. 17a - 17e OLL 2) · 5 pagine
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Spiegazioni
riposo giornaliero un riposo settimanale di 36 ore consecutive (art. 12 cpv. 2). La
semigiornata libera settimanale può essere accordata in forma cumulata per un periodo di otto settimane al massimo (art. 14 cpv. 1).
Capoverso 3
Queste disposizioni derogatorie valgono unicamente per i lavoratori forniti a prestito e per le aziende soggette a un CCL di obbligatorietà generale per il settore del prestito di personale. Rientrano in queste fattispecie le aziende per cui la fornitura di personale a prestito costituisce un elemento fondamentale della propria attività e, pertanto, sono soggette al CCL nonché le aziende che, per questo genere di attività, aderiscono volontariamente a un tale CCL.
L’obiettivo di tale vincolo è che tutte le aziende applichino le condizioni di lavoro
concordate dai partner sociali, in particolare per quanto riguarda la retribuzione del servizio basato sulla disponibilità e la regolamentazione del lavoro domenicale e
notturno, evitando così una distorsione della concorrenza. L’accordo attuale prevede che il servizio basato sulla disponibilità venga retribuito perlomeno nella misura del 30 per cento del salario orario, il lavoro domenicale con un supplemento salariale del 50 per cento e il lavoro notturno con un supplemento pari perlomeno al 25 per cento del salario.
Le aziende che non hanno aderito al CCL per il settore del prestito di personale non possono avvalersi delle presenti disposizioni derogatorie: ciò significa che a queste ultime si applicano le disposizioni generali della LL.
Capoverso 4
Per servizio basato sulla disponibilità si intende il tempo durante il quale il lavoratore, nel quadro di un rapporto di lavoro di assistenza «Live-in», non lavora ma si tiene pronto all’interno o all’esterno dell’economia domestica per eventuali interventi. Durante il servizio basato sulla disponibilità, il lavoratore non può andare dove vuole; non si tratta di tempo libero.
Considerata la situazione particolare dell’assistenza «Live-in», la regolamentazione del servizio basato sulla disponibilità assume un’importanza cruciale: esso va perciò
chiaramente distinto dal periodo di riposo e, per giunta, limitato per ridurre l’onere lavorativo. Al tempo stesso si chiarisce che un’assistenza 24 ore su 24 non può essere garantita da una sola persona. L’articolo 17b disciplina le condizioni quadro del servizio basato sulla disponibilità.
Per l’assistenza «Live-in», applicare le disposizioni generali in materia di servizio di picchetto non è considerata una soluzione praticabile, dato che per il personale
l’economia domestica privata costituisce sia il luogo di lavoro, sia il luogo dove stare temporaneamente per conto proprio. Inoltre il servizio basato sulla disponibilità è una parte fondamentale della prestazione di lavoro concordata e, a differenza del servizio di picchetto, non può essere considerata una prestazione supplementare fornita
eccezionalmente in caso di emergenze.
Articolo 17b Servizi di economia domestica, assistenza e aiuto nelle attività quotidiane: servizio basato sulla disponibilità
Capoverso 1
Durante il servizio basato sulla disponibilità, occorre accordare al lavoratore un tempo d’intervento di almeno 30 minuti. Ciò gli consente ad esempio di allontanarsi
dall’economia domestica, di spostarsi all’interno della località di domicilio o di sbrigare faccende personali.
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