Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/8: Ordinanza sulla protezione del clima · 40 pagine

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Ordinanza sulla protezione del clima Rapporto esplicativo

6. Rapporto con il diritto internazionale

L’ordinanza proposta è compatibile con gli obblighi internazionali della Svizzera, segnatamente con l’Accordo di Parigi.

In linea con la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), di regola il traffico aereo internazionale non è incluso negli obiettivi climatici. Includendo le emissioni del traffico aereo internazionale, la Svizzera propone una nuova via che è comunque compatibile con gli obblighi di informazione a livello internazionale. L’inclusione del traffico aereo e dei suoi effetti climatici nella troposfera superiore e nella stratosfera inferiore è in corso di discussione anche in altri Paesi, come il Regno Unito o la Spagna.

7. Protezione dei dati

L’articolo 40b della legge sul CO2 autorizza le autorità federali o i servizi e le persone competenti a consultare e trattare dati personali, ivi inclusi dati personali degni di particolare protezione concernenti procedimenti o sanzioni amministrativi e penali, per quanto necessario per l’adempimento dei compiti e degli obblighi previsti dalla presente ordinanza.

40/40 054.10-00772/00002/00018/R114-1275