Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/8: Ordinanza sulla protezione del clima · 40 pagine

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Ordinanza sulla protezione del clima Rapporto esplicativo

• l’UFE stabilisce attraverso direttive le modalità connesse all’erogazione dei contributi di base ai Cantoni (art. 64 cpv. 3 OEn).

Il capoverso 2 stabilisce che, se in un Cantone le risorse disponibili su base annua secondo l’articolo 50a LEne sono esaurite, ai contributi di promozione impegnati e corrisposti secondo l’articolo 34 della legge sul CO2 vengono computate nuove assegnazioni di incentivi. Spetta al singolo Cantone decidere se intende portare avanti il programma di promozione una volta esaurito il contributo di base. Tale opzione mira a garantire la sicurezza della pianificazione sia per i Cantoni che per i proprietari di edifici e a evitare possibili interruzioni nella promozione cantonale.

L’esecuzione dei provvedimenti secondo l’articolo 54b OEn, inclusi l’esercizio e la garanzia della qualità, avviene a cura della Confederazione (UFE). L’UFE se ne occupa infatti già dal 1º aprile 2022 nell’ambito del programma «calore rinnovabile» (decreto del Parlamento di fine 2021 sull’accelerazione della transizione energetica) e il Consiglio federale ha deciso che dall’entrata in vigore della LOCli il finanziamento dovrà avvenire tramite la LOCli51. Inoltre, la gestione centrale a livello nazionale si è affermata sia per i proprietari di edifici sia per i consulenti (cpv. 3). Viene così garantita una promozione uniforme e i costi d’esecuzione possono essere mantenuti bassi. L’esecuzione e l’esercizio comprendono tra l’altro la gestione della piattaforma per le domande dedicata ai consulenti d’impulso, l’organizzazione centrale della garanzia della qualità, anche con sondaggi presso i proprietari di edifici e i consulenti d’impulso, l’ulteriore sviluppo degli oltre 100 documenti di consulenza e comunicazione in tre lingue e l’assistenza così come la formazione e il perfezionamento dei circa 2000 consulenti d’impulso. I costi d’esecuzione e d’esercizio, inclusa la formazione e il perfezionamento dei consulenti d’impulso e della garanzia della qualità, non devono incidere per oltre 1,5 milioni di franchi sul bilancio pianificato di massimo 15 milioni di franchi all’anno.

La comunicazione dei provvedimenti del programma d’impulso avviene in particolare mediante il Programma Edifici della Confederazione e dei Cantoni (cfr. art. 109 dell’ordinanza sul CO2), nonché attraverso il programma SvizzeraEnergia. Il finanziamento della comunicazione del programma avviene in particolare con i fondi per la comunicazione del programma Edifici. Si garantisce in tal modo che i proprietari di edifici siano informati in modo esaustivo su tali misure di promozione.

51 Ucraina: il Consiglio federale aumenta i fondi per il programma d’azione SvizzeraEnergia. Comunicato stampa del Consiglio federale del 3 giugno 2022. Consultabile all’indirizzo: www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa. 36/40 054.10-00772/00002/00018/R114-1275