Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/8: Ordinanza sulla protezione del clima · 40 pagine

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Ordinanza sulla protezione del clima Rapporto esplicativo

Il decreto federale del 15 settembre 202254 sul finanziamento del programma speciale volto a sostituire gli impianti di riscaldamento e per i provvedimenti nel settore dell’efficienza energetica secondo l’articolo 50a LEne prevede 2 miliardi di franchi per una durata di dieci anni. Questi fondi provengono dalla cassa federale generale. Secondo le disposizioni dell’ordinanza, ogni anno vengono accordati circa 180–250 milioni di franchi. Di questi, 60–80 milioni di franchi sono destinati alla promozione della sostituzione degli impianti di riscaldamento a combustibili fossili e dei riscaldamenti elettrici a resistenza fissi (art. 54a cpv. 1 OEn), 80–120 milioni alla promozione dello smantellamento dei radiatori elettrici fissi (art. 54a cpv. 2 OEn); 25–35 milioni al bonus per l’incremento dell’efficienza dell’involucro degli edifici (art. 54a cpv. 3 OEn) e 15 milioni alle consulenze d’impulso (art. 54b OEn). Cfr. in merito la tabella 2.

Contributi di promozione Volume dei contributi di promozione in CHF/a Sostituzione degli impianti di riscaldamento a combustibili fossili di Da 60 a 80 mio.

grande potenza con energie rinnovabili

Sostituzione di riscaldamenti elettrici fissi decentrati con energie rinno- Da 80 a 120 mio.

vabili

Bonus risanamento globale involucro edificio Da 25 a 35 mio.

Consulenza d’impulso «calore rinnovabile» max. 15 mio.

Totale volume dei contributi di promozione stimato Da 180 a 250 mio.

(budget disponibile: CHF 200 mio./a oltre i 10 anni)

Tabella 2: Ripartizione attesa dei fondi del programma d’impulso destinati ai contributi di promozione.

5.2.2. Ripercussioni per l’effettivo del personale

L’esecuzione della LOCli precisata con le apposite disposizioni comporta per l’Amministrazione un maggior onere in termini di personale pari a 8 equivalenti a tempo pieno, come risulta dal rapporto della Commissione dell’ambiente del Consiglio nazionale sull’iniziativa parlamentare relativa al controprogetto indiretto all’Iniziativa per i ghiacciai55.

5.3. Ripercussioni per i Cantoni e per i Comuni

La piattaforma per l’adattamento ai cambiamenti climatici prevede la rappresentanza di Cantoni e Comuni. Questi beneficiano di una migliore collaborazione con la Confederazione e con il mondo della scienza e dell’economia, nonché del più agevole trasferimento di conoscenze che ne derivano.

Nell’ambito delle disposizioni relative al programma d’impulso, l’esecuzione viene affidata ai Cantoni (ad eccezione dell’art. 54b) come accade già per il Programma Edifici. Queste sinergie dovranno essere sfruttate anche a vantaggio dei Cantoni. Le disposizioni dell’ordinanza stabiliscono inoltre che i Cantoni sono indennizzati per l’esecuzione della promozione, anche in questo caso analogamente al Programma Edifici, con il 5 per cento dei contributi di promozione da essi accordati e computabili, provenienti dai fondi per il programma d’impulso.

5.4. Ripercussioni per l’economia

L’elaborazione dei cronoprogrammi per imprese avviene in modo volontario secondo l’articolo 5 capoverso 2 LOCli. Questo comporta un maggior onere, nonché costi di consulenza, per le imprese che elaborano un cronoprogramma nell’ottica di un’eventuale promozione secondo l’articolo 6 LOCli. Il processo di elaborazione del cronoprogramma, e il cronoprogramma stesso, aiuta le imprese a individuare i provvedimenti di riduzione delle emissioni più efficienti ed efficaci. L’attuazione dei provvedimenti comporta tuttavia ulteriori costi.

54 FF 2022 1539

55 FF 2022 1536 38/40 054.10-00772/00002/00018/R114-1275