Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/8: Ordinanza sulla protezione del clima · 40 pagine
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Ordinanza sulla protezione del clima Rapporto esplicativo
evitabili: da un lato vi sono le emissioni di gas serra difficilmente evitabili prodotte da impianti, che non possono essere ridotte con misure tradizionali come per esempio la sostituzione dei combustibili fossili. È questo il caso delle emissioni di processo nei cementifici o delle emissioni dall’incenerimento di rifiuti fossili. Secondo lo stato attuale delle conoscenze, queste emissioni possono essere ridotte del 90 per cento circa mediante le tecnologie CCS. Tali tecnologie sono oggi tecnicamente possibili, come dimostrano diversi esempi industriali in ogni parte del mondo. La sostenibilità economica dovrà essere aumentata con misure di promozione, per esempio secondo l’articolo 6 LOCli, nonché attraverso un quadro giuridico ottimizzato per il periodo successivo al 2030. Entro la fine del 2024, il Consiglio federale esaminerà proposte per il potenziamento delle tecnologie CCS (e delle NET, cfr. paragrafo più sotto)9. Dall’altro vi sono le emissioni di gas serra industriali rimanenti dopo l’impiego delle tecnologie CCS e altre emissioni di gas serra che non possono essere ridotte con metodi tradizionali né affrontate con le CCS. Queste corrispondono alla seconda categoria a valle di emissioni di gas serra difficilmente evitabili, che devono essere compensate con emissioni negative.
La LOCli definisce inoltre valori indicativi per settore (art. 4 cpv. 1 LOCli). Per i settori degli edifici, dei trasporti e dell’industria, i seguenti valori indicativi sono fissati per gli anni 2040 e 2050 come riduzione relativa delle emissioni di gas serra rispetto al 1990:
• edifici10: il parco immobiliare della Svizzera dovrà ridurre entro il 2040 le sue emissioni di gas serra dell’82 per cento rispetto al 1990 e azzerarle entro il 2050;
• trasporti: il settore dei trasporti, in questo contesto senza il traffico aereo e la navigazione, dovrà ridurre entro il 2040 le sue emissioni di gas serra del 57 per cento rispetto al 1990 e azzerarle entro il 2050;
• industria: il settore dell’industria dovrà ridurre entro il 2040 le sue emissioni di gas serra del 50 per cento rispetto al 1990 ed entro il 2050 del 90 per cento rispetto al 1990. In tali percentuali è già tenuto in considerazione il contributo delle tecnologie CCS per il CO2 fossile/derivante da processi. Per il restante 10 per cento si tratta di emissioni di gas serra difficilmente evitabili con mezzi tecnici, che devono essere compensate con emissioni negative.
I valori indicativi s’intendono come riduzioni effettive. Le NET non sono quindi computate ai valori indicativi, bensì indicate separatamente e prese in considerazione esclusivamente per la verifica dell’obiettivo del saldo netto pari a zero a livello nazionale. Per esempio, al settore dell’industria non sono computate emissioni negative se il CO2 biogeno, prodotto dalla combustione della biomassa negli IIRU, è prelevato alla fonte e immagazzinato a lungo termine in un sito adeguato. Per contro, nei singoli settori si tiene conto di una riduzione delle emissioni di CO2 fossile o derivante da processi tramite tecnologie CCS. Di conseguenza, nel settore dell’industria il CO2 fossile o derivante da processi difficilmente evitabile (da processi industriali o dall’incenerimento di rifiuti) viene classificato come «non emesso» se è prelevato direttamente alla fonte e immagazzinato a lungo termine in un sito adeguato.
Al di là dei valori indicativi elencati, il Consiglio federale ha la competenza di stabilire valori indicativi supplementari per altri settori, gas serra o emissioni da vettori energetici fossili, ma per il momento rinuncia a tale compito. Per i settori dell’agricoltura e dei rifiuti nonché per i gas sintetici (riuniti anche nella voce «Altro») non esistono pertanto obiettivi.
9 Cambiamenti climatici: il Consiglio federale approva il rapporto per il potenziamento delle tecnologie a emissioni negative. Comunicato stampa del Consiglio federale del 18 maggio 2022. Consultabile all’indirizzo: www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa.
10 La definizione dei settori si orienta alla legislazione vigente e si basa sull’inventario nazionale dei gas serra tenuto dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), cfr. anche https://www.bafu.admin.ch/inventario-gasserra.html. 5/40 054.10-00772/00002/00018/R114-1275