Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/8: Ordinanza sulla protezione del clima · 40 pagine

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Ordinanza sulla protezione del clima Rapporto esplicativo

3. Punti essenziali del progetto

Vengono di seguito illustrati i punti essenziali del progetto e i singoli strumenti, secondo la successione prevista nell’ordinanza. I chiarimenti relativi ai singoli articoli seguono al punto 4. La LOCli stabilisce che l'Amministrazione federale, che ricopre una funzione esemplare, dovrà ridurre a zero le emissioni nette di gas serra già nel 2040. Le relative disposizioni di attuazione richiedono ulteriori chiarimenti. Il Consiglio federale le invierà in consultazione in un pacchetto separato.

3.1. Obiettivi in materia di riduzione delle emissioni di gas serra e di impiego di NET

L’articolo 3 LOCli stabilisce l’obiettivo del saldo netto pari a zero entro il 2050 per la Svizzera e i relativi obiettivi intermedi. L’articolo 3 capoverso 6 prevede inoltre che per tali obiettivi sono considerate ora anche le emissioni del traffico aereo e della navigazione internazionale. Ciò riguarda oggi le emissioni dei gas serra riportati nell’inventario dei gas serra (CO2, metano, protossido di azoto). Nel caso del traffico aereo è difficile tenere conto di altre sostanze climalteranti (tra l’altro le emissioni di ossidi di azoto e particelle di fuliggine) e per il calcolo del loro impatto climatico non esistono ancora metodi sufficientemente solidi dal punto di vista scientifico. L’OOCli prevede un approccio per gradi per l’inclusione di queste emissioni: innanzitutto si deve stimare l’impatto climatico delle altre sostanze sulla base dei dati dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) e tenendo conto delle attuali evidenze scientifiche. L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) pubblica i risultati a cadenza annuale insieme all’inventario dei gas serra. Le basi metodologiche per il calcolo dell’impatto devono essere valutate periodicamente. Su tale base, la Confederazione può valutare se e quando sia possibile tenere conto di tali effetti ai fini dell’obiettivo del saldo netto pari a zero. A tal fine sarebbe necessario adeguare le basi legali.

3.2. Cronoprogrammi per imprese e settori

L’articolo 5 LOCli stabilisce che entro il 2050 tutte le imprese devono presentare un saldo netto delle emissioni pari a zero. Per sostenere il raggiungimento dell’obiettivo, imprese e settori possono elaborare spontaneamente cronoprogrammi. Alcune imprese si impegnano già oggi in virtù di standard volontari (p. es. il metodo della «Science Based Targets Initiative», SBTI) per il raggiungimento di un saldo netto pari a zero. Nel caso di grandi gruppi (internazionali), i motivi possono essere per esempio l’obbligo stabilito nella revisione del diritto della società anonima in merito alla relazione sugli aspetti extrafinanziari o gli impegni nell’ambito delle regolamentazioni del clima previste nei Paesi in cui hanno la propria sede principale. Infine, le imprese possono essere invitate da clienti o fornitori oppure impegnarsi a titolo esclusivamente volontario per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione. Tuttavia, un semplice impegno non sempre comporta la riduzione delle emissioni. A tal fine un’impresa deve rilevare le proprie emissioni in un bilancio dei gas serra completo e definire misure a breve, medio e lungo termine su come ridurre effettivamente le emissioni a un saldo netto pari a zero. Un cronoprogramma conforme alla LOCli contiene pertanto non solo un obiettivo di riduzione, ma anche un piano concreto che consente a un’impresa o un settore di pianificare preventivamente la decarbonizzazione.

L’OOCli definisce di conseguenza i requisiti minimi concernenti tali cronoprogrammi per imprese e settori. I cronoprogrammi per settori offrono alle PMI la possibilità di elaborare un cronoprogramma comune all’interno di un settore e quindi di ridurre l’onere. Secondo la LOCli l’allestimento dei cronoprogrammi è facoltativo. Solo le imprese che intendono beneficiare della promozione di tecnologie e processi innovativi sono tenute a elaborare un cronoprogramma che deve soddisfare i requisiti minimi previsti.

3.3. Promozione di tecnologie e processi innovativi

Secondo l’articolo 6 LOCli, le imprese possono richiedere un aiuto finanziario per progetti per l’impiego di tecnologie e processi innovativi. Oltre agli aiuti finanziari per provvedimenti in impianti installati presso una determinata sede, sono possibili anche provvedimenti per aeromobili, autocarri, trattori a sella e battelli. Il presupposto è che le imprese abbiano elaborato un cronoprogramma secondo l’articolo 5 LOCli in cui siano elencati provvedimenti per ridurre le emissioni di gas serra o per conseguire emissioni

7/40 054.10-00772/00002/00018/R114-1275