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Consultazione 2024/80: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (Obiettividi costo e di qualità) · 6 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 59cterContenuto della richiesta di approvazione per le convenzioni tariffali sottoposte al Consiglio federale
1
Quando, conformemente agli articoli 43 capoverso 5, 46 capoverso 4 o 49 capoverso 2 LAMal, l’approvazione della convenzione tariffale compete al Consiglio federale, la richiesta di approvazione deve essere firmata da tutte le parti contraenti e contenere segnatamente i documenti e i punti seguenti:
a. un esemplare della convenzione tariffale firmata da tutte le parti contraenti;
b. il rapporto esplicativo sulla convenzione tariffale trasmessa;
c. le lettere indirizzate, se del caso, alle organizzazioni che rappresentano gli interessi degli assicurati a livello cantonale o federale e i loro pareri ai sensi dell’articolo 43 capoverso 4 LAMal;
d. le basi e il metodo di calcolo della tariffa;
e. la stima degli effetti dell’applicazione della tariffa sul volume delle prestazioni e sui costi;
f. una descrizione dettagliata del sistema di monitoraggio che deve essere attuato conformemente all’articolo 47c LAMal.
2
Per gli importi forfettari riferiti alle prestazioni, la stima di cui al capoverso 1 lettera e deve comprendere i costi per tutti i settori di cui all’articolo 49 capoverso 1 LAMal, inclusi i settori interessati prima e dopo il ricovero.
3
Nel caso di un modello di rimunerazione riferito alle prestazioni basato su un sistema di classificazione dei pazienti di tipo DRG (Diagnosis Related Groups), la convenzione tariffale include anche il relativo manuale di codificazione e un concetto per la revisione della codificazione.
Art. 59cquaterCompiti dell’autorità che approva
1
L’autorità che approva ai sensi dell’articolo 46 capoverso 4, LAMal verifica che la convenzione tariffaria rispetti i principi di cui all’articolo 59c capoverso 1. Se l’approvazione compete al Consiglio federale, quest’ultimo verifica inoltre che la convenzione tariffale rispetti i principi di cui agli articoli 59c capoversi 2 e 3 e 59cbis.
2Se le tariffe sono fissate dall’autorità competente, quest’ultima applica per analogia i principi di cui all’articolo 59c capoverso 1. Se l’approvazione compete al Consiglio federale, quest’ultimo applica inoltre per analogia gli articoli 59c capoversi 2 e 3 e 59cbis.
Art. 59d Obblighi di verifica e adeguamento
1I partner tariffali devono verificare regolarmente che le tariffe rispettino i principi enunciati agli articoli 59c e 59cbis, nella misura in cui siano applicabili.
2Informano le autorità competenti del risultato di dette verifiche.
3Procedono agli adeguamenti necessari e li sottopongono all’approvazione dell’autorità competente.