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Consultazione 2024/80: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (Obiettividi costo e di qualità) · 6 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Titolo prima dell’art. 59f
Sezione 1a Comunicazione dei dati
Titolo dopo l’art. 75
Capitolo 3a Misure di contenimento dei costi
Sezione 1 Obiettivi in materia di costi
Art. 75a Obiettivi globali
1
Per definire gli obiettivi in materia di costi delle prestazioni (art. 54 e 54a LAMal) applicabili alla totalità dei costi, il Consiglio federale e i Cantoni si basano sui costi necessari per coprire i bisogni tramite cure appropriate e di alto livello qualitativo, a costi il più possibile convenienti.
2
Tengono conto segnatamente dei seguenti fattori:
a. l’evoluzione della morbilità;
b. i progressi tecnologici in medicina;
c. l’evoluzione della situazione economica, dei salari e dei prezzi;
d. le possibilità di guadagni di efficienza.
3
Il Consiglio federale coordina gli obiettivi in materia di costi con gli obiettivi di qualità ai sensi dell’articolo 58 LAMal.
Art. 75b Obiettivi per i gruppi di costo
Il Consiglio federale definisce degli obiettivi in materia di costi segnatamente per i seguenti gruppi di costo:
a. cure stazionarie;
b. cure ambulatoriali in ospedale;
c. cure ambulatoriali dispensate da medici al di fuori degli ospedali;
d. medicamenti;
e. cure dispensate in una casa di cura o a domicilio.
Sezione 2 Commissione federale per il monitoraggio dei costi e della qualità nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
Art. 75c Membri
1
Il Consiglio federale nomina la presidenza e gli altri membri della Commissione federale per il monitoraggio dei costi e della qualità nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
2
La commissione è composta di otto membri, di cui:
a. una persona rappresenta i fornitori di prestazioni;