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Consultazione 2024/80: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (Obiettividi costo e di qualità) · 6 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Titolo prima dell’art. 59f

Sezione 1a Comunicazione dei dati

Titolo dopo l’art. 75

Capitolo 3a Misure di contenimento dei costi

Sezione 1 Obiettivi in materia di costi

Art. 75a Obiettivi globali

1

Per definire gli obiettivi in materia di costi delle prestazioni (art. 54 e 54a LAMal) applicabili alla totalità dei costi, il Consiglio federale e i Cantoni si basano sui costi necessari per coprire i bisogni tramite cure appropriate e di alto livello qualitativo, a costi il più possibile convenienti.

2

Tengono conto segnatamente dei seguenti fattori:

a. l’evoluzione della morbilità;

b. i progressi tecnologici in medicina;

c. l’evoluzione della situazione economica, dei salari e dei prezzi;

d. le possibilità di guadagni di efficienza.

3

Il Consiglio federale coordina gli obiettivi in materia di costi con gli obiettivi di qualità ai sensi dell’articolo 58 LAMal.

Art. 75b Obiettivi per i gruppi di costo

Il Consiglio federale definisce degli obiettivi in materia di costi segnatamente per i seguenti gruppi di costo:

a. cure stazionarie;

b. cure ambulatoriali in ospedale;

c. cure ambulatoriali dispensate da medici al di fuori degli ospedali;

d. medicamenti;

e. cure dispensate in una casa di cura o a domicilio.

Sezione 2 Commissione federale per il monitoraggio dei costi e della qualità nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

Art. 75c Membri

1

Il Consiglio federale nomina la presidenza e gli altri membri della Commissione federale per il monitoraggio dei costi e della qualità nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

2

La commissione è composta di otto membri, di cui:

a. una persona rappresenta i fornitori di prestazioni;