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Consultazione 2024/80: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (Obiettividi costo e di qualità) · 6 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

b. una persona rappresenta i Cantoni;

c. una persona rappresenta gli assicuratori;

d. una persona rappresenta gli assicurati;

e. tre persone rappresentano il campo scientifico.

3

I membri della commissione devono disporre di elevate competenze in materia di costi delle prestazioni, di conoscenze approfondite nella gestione dei costi nonché di solide conoscenze del sistema sanitario e delle assicurazioni sociali svizzero.

Art. 75d Compiti e competenze

1

La commissione presta consulenza riguardo all’evoluzione dei costi e alle misure da adottare per contenerli.

2

È incaricata segnatamente dei seguenti compiti:

a. istituire una vigilanza sistematica e continua sui costi;

b. vigilare sull’evoluzione nei settori di prestazioni basandosi sui gruppi di costo di cui all’articolo 75b;

c. elaborare raccomandazioni all’attenzione della Confederazione e dei partner tariffali sulla base della vigilanza sui costi.

3

Per adempiere i compiti di cui al capoverso 2, la commissione utilizza le basi di dati del settore sanitario, in particolare quelle gestite dall’UFSP, dall’UST e dalla Commissione federale per la qualità.

Art. 75e Organizzazione

1

La commissione definisce la sua organizzazione e le sue modalità di funzionamento in un regolamento, sottoposto all’approvazione del DFI.

2

L’UFSP assume la segreteria della commissione.

Art. 75f Coordinamento con la Commissione federale per la qualità

1Per monitorare la qualità, la commissione si basa sui lavori della Commissione federale per la qualità.

2Coordina i suoi lavori con quelli della Commissione federale per la qualità.

II

L’allegato 2 dell’ordinanza del 25 novembre 19986 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione è modificato come segue:

N. 1.1, aggiunta sotto «DFI»

6 RS 172.010.1