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Consultazione 2024/87: Emendamenti al Regolamento sanitario internazionale (2005) · 45 pagine
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Regolamento sanitario internazionale (2005)
Articolo 10
Verifica
1. L’OMS deve richiedere, ai sensi dell’articolo 9, la verifica da parte di uno Stato Parte dei rapporti provenienti da fonti diverse dalle notifiche o dalle consultazioni relativamente a eventi che potrebbero costituire un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che si stiano presumibilmente verificando nel territorio di tale Stato Parte. In tali casi, l’OMS dovrà informare lo Stato Parte interessato relativamente ai rapporti che sta cercando di verificare.
2. Ai sensi del paragrafo precedente e dell’articolo 9, ogni Stato Parte, quando richiesto dall’OMS, deve verificare e fornire:
(a) entro 24 ore, una risposta iniziale o una presa visione della richiesta da parte dell’OMS;
(b) entro 24 ore, le informazioni di sanità pubblica disponibili relativamente allo stato degli eventi a cui si riferisce la richiesta dell’OMS; e
(c) all’OMS le informazioni necessarie per una valutazione in base all’articolo 6, incluse le informazioni rilevanti descritte in tale articolo.
3. Qualora Dal momento in cui l’OMS riceva è informata di informazioni relativamente ad un evento che potrebbe costituire un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, l’OMS si offrirà di collaborare con lo Stato Parte interessato per la valutazione del potenziale per la diffusione internazionale di malattie, delle possibili interferenze con il traffico internazionale e dell’adeguatezza delle misure di controllo. Tali attività possono includere la collaborazione con altre organizzazioni che si occupino di elaborazione di normative e l’offerta di mobilitare l’assistenza internazionale al fine di sostenere le autorità nazionali nella esecuzione e nel coordinamento delle valutazioni sul posto. Quando richiesto dallo Stato Parte, l’OMS deve fornire informazioni a sostegno di tale offerta.
4. Se lo Stato Parte non accetta l’offerta di collaborazione, l’OMS può, quando giustificato dalla portata del rischio per la sanità pubblica, l’OMS dovrebbe condividere con gli altri Stati Parti le informazioni disponibili sull’evento, incoraggiando nel contempo lo Stato Parte interessato ad accettare l’offerta di collaborazione dell’OMS, tenendo in considerazione i suoi
punti di vista dello Stato in questione.
Articolo 11
Comunicazione di informazioni dal parte dell’OMS
1. In base al paragrafo 2 del presente articolo, l’OMS deve inviare a tutti gli Stati Parti e, ove ritenuto opportuno, alle relative organizzazioni intergovernative, il prima possibile e con il mezzo più efficiente, in modo riservato, le informazioni relative alla sanità pubblica che ha ricevuto in base agli articoli 5–10 inclusi e che sono necessarie per consentire agli Stati Parti di rispondere a un rischio per la sanità pubblica. L’OMS dovrebbe comunicare agli altri Stati Parti le informazioni utili che possano evitare il verificarsi di simili incidenti.
2. Ai sensi del presente Regolamento, l’OMS deve utilizzare le informazioni ricevute in base agli articoli 6 e 8 e al paragrafo 2 dell’articolo 9 a fini di verifica, valutazione e assistenza e, in assenza di diversi accordi con gli Stati Parti a cui si fa riferimento in tali disposizioni, non deve rendere tali informazioni disponibili in modo generalizzato agli altri Stati Parti, fino a quando:
(a) non sia stato determinato che l’evento costituisce un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, compresa un’emergenza pandemica, in base all’articolo 12; o
(b) le informazioni attestanti la diffusione internazionale dell’infezione o della contaminazione non siano state confermate dall’OMS in accordo con i principi epidemiologici stabiliti; o
(c) siano presenti prove attestanti che:
(i) le misure di controllo contro la diffusione internazionale abbiano scarse probabilità di successo a causa della natura della contaminazione, dell’agente patogeno, del vettore o del serbatoio, o
(ii) lo Stato Parte non disponga di una capacità operativa sufficiente ad adottare le misure necessarie ad evitare un’ulteriore diffusione della malattia; o
(d) la natura e l’ambito degli spostamenti internazionali di viaggiatori, bagagli, carico, container, mezzi di trasporto, merci o pacchi postali che potrebbero essere affetti dall’infezione o dalla contaminazione non richiedano l’applicazione immediata di misure di controllo internazionali.
3. L’OMS deve consultarsi con lo Stato Parte nel cui territorio si sta verificando l’evento relativamente alla sua intenzione di rendere disponibili le informazioni in base al presente articolo.
4. Qualora le informazioni ricevute dall’OMS in base al paragrafo 2 del presente articolo vengano rese disponibili agli Stati Parti in accordo con il presente Regolamento, l’OMS potrà renderle disponibili anche al pubblico se altre informazioni relative allo stesso evento sono già diventate di dominio pubblico e se si avverta l’esigenza di divulgare informazioni autorevoli e indipendenti.
Articolo 12
Determinazione di un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, compresa un’emergenza pandemica
1. Il Direttore generale deve determinare, sulla base delle informazioni ricevute, in particolare dallo Stato Parte o dagli Stati Parti nel cui territorio si stia verificando un evento, se l’evento costituisca un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, compresa, se del caso, un’emergenza pandemica, in base ai criteri e alla procedura definiti nel presente Regolamento.