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Consultazione 2024/87: Emendamenti al Regolamento sanitario internazionale (2005) · 45 pagine

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Regolamento sanitario internazionale (2005)

ALLEGATO 5

MISURE SPECIFICHE PER MALATTIE A TRASMISSIONE VETTORIALE

1. L’OMS deve pubblicare disinfestazioni o altre misure di controllo dei vettori da eseguire sui mezzi di trasporto che arrivino da tali aree. La determinazione di tali aree deve essere eseguita ai sensi delle procedure riguardanti le raccomandazioni temporanee o permanenti, ove ritenute opportune.

2. Ogni mezzo di trasporto che lasci un punto di ingresso situato in un’area per cui siano raccomandate misure di controllo dei vettori deve essere disinfestato e i vettori devono essere tenuti lontani da tale area. In caso di metodi o materiali suggeriti dall’Organizzazione per tali procedure, questi devono essere impiegati. La presenza di vettori a bordo di mezzi di trasporto e le misure di controllo impiegate per eliminarli devono essere indicate:

(a) nel caso di aeromobili, nella parte sanitaria della Dichiarazione generale di aeromobile, salvo che l’autorità competente del porto di arrivo non rinunci a richiedere tale parte della Dichiarazione;

(b) nel caso di navi, sui certificati di sanificazione della nave; e

(c) nel caso di altri mezzi di trasporto, su un certificato scritto di trattamento fatto pervenire a mittente, destinatario, vettore, responsabile del mezzo di trasporto o loro rappresentanti.

3. Gli Stati Parti devono accettare la disinfestazione, la derattizzazione e le altre misure di controllo per i mezzi di trasporto applicate da altri Stati Parti se sono stati applicati i metodi e i materiali consigliati dall’Organizzazione.

4. Gli Stati Parti devono definire programmi per tenere sotto controllo i vettori che possono trasportare un agente infettivo che costituisca un rischio di sanità pubblica ad una distanza minima di 400 metri dalle aree delle strutture dei punti di ingresso utilizzate per operazioni che riguardino viaggiatori, mezzi di trasporto, container, carichi e pacchi postali, con aumento della distanza minima se sono presenti vettori in grado di percorrere tratte più lunghe.

5. Se è necessaria un’ulteriore ispezione per determinare il successo delle misure di controllo applicate sul vettore, le autorità competenti del porto o aeroporto di scalo successivo conosciuto in grado di effettuare tale ispezione devono essere informate in anticipo di tale richiesta da parte dell’autorità competente che consiglia tale misura. In caso di navi, tale misura deve essere annotata sul certificato di sanificazione della nave.

6. Un mezzo di trasporto può essere considerato sospetto e dovrebbe essere ispezionato per rilevare la presenza di vettori e serbatoi di infezione se:

(a) a bordo si è verificato un possibile caso di malattia a trasmissione vettoriale;

(b) a bordo, durante un viaggio internazionale si è verificato un possibile caso di malattia a trasmissione vettoriale; o

(c) ha lasciato un’area affetta entro un periodo di tempo in cui i vettori a bordo potrebbero ancora trasmettere la malattia.

7. Uno Stato Parte non dovrebbe proibire l’atterraggio di un aeromobile o l’attracco di una nave nel proprio territorio se sono state applicate le misure di controllo di cui al paragrafo 3 del presente allegato o altrimenti raccomandate dall’Organizzazione. Tuttavia, agli aeromobili o alle navi provenienti da un’area affetta potrebbe essere richiesto di atterrare in aeroporti o di deviare verso un altro porto specificati dallo Stato Parte a tale scopo.

8. Uno Stato Parte può applicare misure di controllo dei vettori a un mezzo di trasporto proveniente da un’area affetta da una malattia a trasmissione vettoriale se i vettori di suddetta malattia sono presenti nel suo territorio.