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Consultazione 2024/87: Emendamenti al Regolamento sanitario internazionale (2005) · 45 pagine
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Regolamento sanitario internazionale (2005)
ALLEGATO 4 REQUISITI TECNICI RELATIVI A MEZZI DI TRASPORTO E OPERATORI DI TRASPORTO
Sezione A. Operatori di trasporto
1. Gli operatori di trasporto devono facilitare:
a) le ispezioni del carico, dei container e del mezzo di trasporto;
b) le visite mediche delle persone a bordo;
c) l’applicazione di altre misure sanitarie in base al presente Regolamento, anche a bordo e durante l’imbarco e lo
sbarco; e
d) la comunicazione di informazioni di sanità pubblica pertinenti richieste dallo Stato Parte;
e, a seconda dei casi, devono prepararvisi.
2. Gli operatori di trasporto devono fornire all’autorità competente un certificato di esenzione dalla sanificazione della nave o un certificato di sanificazione della nave, una dichiarazione sanitaria della nave marittima di sanità o la parte sanitaria della Dichiarazione generale di aeromobile validi, in base al presente Regolamento.
Sezione B. Mezzi di trasporto
1. Le misure di controllo applicate a bagagli, carico, container, mezzi di trasporto e merci in base al presente Regolamento sono eseguite in modo da evitare per quanto possibile lesioni o disagio a persone o danni a bagagli, carico, container, mezzi di trasporto e merci. Se possibile e fattibile, le misure di controllo devono essere applicate con il mezzo di trasporto o le stive vuoti.
2. Gli Stati Parti devono indicare per iscritto le misure applicate per quanto riguarda il carico, i container o i mezzi di trasporto, le parti trattate, i metodi impiegati e le ragioni alla base di tale applicazione. Tali informazioni devono essere fornite per scritto alla persona responsabile dell’aeromobile e, in caso di nave, sul certificato di sanificazione della nave. Per altri carichi, container o mezzi di trasporto, gli Stati Parti devono inviare tali informazioni per scritto a mittenti, destinatari, vettori e alla persona responsabile del mezzo di trasporto, o ai rispettivi rappresentanti.