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Consultazione 2024/87: Emendamenti al Regolamento sanitario internazionale (2005) · 45 pagine

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Regolamento sanitario internazionale (2005)

ALLEGATO 7

REQUISITI RELATIVI A VACCINAZIONI O A PROFILASSI PER SPECIFICHE MALATTIE7

1. In aggiunta a qualsiasi raccomandazione relativa a vaccinazione o a profilassi, ai sensi del presente Regolamento per le seguenti malattie può essere specificamente richiesto un certificato di vaccinazione o della profilassi come condizione per l’ingresso dei viaggiatori in uno Stato Parte:

Vaccinazione contro la febbre gialla.

2. Raccomandazioni e requisiti per la vaccinazione contro la febbre gialla:

(a) Ai fini del presente allegato:

(i) il periodo di incubazione della febbre gialla è di sei giorni;

(ii) i vaccini contro la febbre gialla approvati dall’OMS forniscono protezione contro l’infezione a partire da 10 giorni dopo la somministrazione del vaccino;

(iii) questa protezione si prolunga per tutta la vita della persona vaccinata; e

(iv) la validità di un certificato di vaccinazione contro la febbre gialla si estende per la vita intera della persona vaccinata, a contare dal decimo giorno successivo alla data della vaccinazione.

(b) La vaccinazione contro la febbre gialla può essere richiesta a ogni viaggiatore che lasci un’area in cui l’Organizzazione abbia determinato un rischio di trasmissione della febbre gialla.

(c) Se un viaggiatore è in possesso di un certificato di vaccinazione contro la febbre gialla non più valido, al viaggiatore deve essere permessa la partenza fatta salva l’applicazione all’arrivo delle disposizioni del paragrafo 2 (h) del presente allegato.

(d) Un viaggiatore in possesso di un certificato di vaccinazione contro la febbre gialla valido non deve essere considerato sospetto, anche nel caso in cui provenga da un’area in cui l’Organizzazione abbia determinato un rischio di trasmissione della febbre gialla.

(e) In conformità al paragrafo 1 dell’allegato 6, il vaccino contro la febbre gialla utilizzato deve essere approvato dall’Organizzazione.

(f) Gli Stati Parti devono designare centri specifici per la vaccinazione contro la febbre gialla all’interno dei loro territori per assicurare la qualità e la sicurezza delle procedure e dei materiali utilizzati.

(g) Ogni persona impiegata presso un punto di ingresso in un’area in cui l’Organizzazione abbia determinato un rischio di trasmissione della febbre gialla e ogni membro dell’equipaggio di un mezzo di trasporto che utilizzi tale punto di ingresso deve essere in possesso di un certificato valido di vaccinazione contro la febbre gialla.

(h) Uno Stato Parte nel cui territorio siano presenti vettori della febbre gialla può richiedere che un viaggiatore di ritorno da un’area in cui l’Organizzazione abbia determinato un rischio di trasmissione di febbre gialla incapace di produrre un certificato di vaccinazione contro la febbre gialla valido sia posto in quarantena fino a quando il certificato non divenga valido o per un periodo non superiore a sei giorni calcolato a partire dalla data dell’ultima possibile esposizione all’infezione, a seconda di quale condizione si verifichi per prima.

(i) I viaggiatori che posseggano un’esenzione dalla vaccinazione contro la febbre gialla, firmata da un ufficiale medico autorizzato o da un operatore sanitario autorizzato possono essere ugualmente autorizzati all’ingresso, nel rispetto delle disposizioni del paragrafo precedente del presente allegato, e a condizione che vengano informati relativamente alla protezione dai vettori di febbre gialla. In caso i viaggiatori non vengano posti in quarantena, può essere loro richiesto di comunicare all’autorità competente eventuali stati febbrili o altri sintomi e di essere posti sotto osservazione.

7 Aggiornato dall’emendamento del 24 mag. 2014,I sottoparagrafi (iii) e (iv) della sezione 2(a) sono stati emendati dalla Sessantasettesima Assemblea mondiale della sanità nella risoluzione WHA67.13 (24.5.2014). Gli emendamenti sono entrati in vigore per tutti gli Stati Parte dell’RSI (2005) dall’11 lug. 2016

(RU 2016 5305).