Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/88: Accelerazione dell’ampliamento e della trasformazione delle reti elettriche (modifica dell’ordinanza sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti elettrici) · 8 pagine
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di personale presso le autorità interessate. Questa dinamica compensa l’effetto di risparmio citato all’inizio. In generale non è quindi previsto un aumento o una diminuzione dei costi finanziari o relativi al personale.
3. Ripercussioni su economia, ambiente e società
Le modifiche dell’ordinanza previste non hanno particolari ripercussioni sull’ambiente e sulla società. La deroga all’obbligo di approvazione dei piani è subordinata alla condizione che non si preveda un particolare impatto sull’ambiente. Per contro, l’ampliamento della lista delle deroghe all’obbligo di approvazione dei piani fa sì che le relative procedure non siano più necessarie, riducendo il carico di lavoro a livello di economia (gestori di rete).
4. Commento alle singole disposizioni
Art. 1e Avvio della procedura del piano settoriale
Il capoverso 2bisprevede che l’Ufficio federale dell’energia (UFE) rediga un piano delle scadenze vincolante per i membri del gruppo di accompagnamento nonché per tutti gli altri servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni coinvolti. Tale piano delle scadenze deve basarsi sul termine di due anni fissato nell’articolo 15f capoverso 3 LIE. I servizi coinvolti sono quindi tenuti a garantire la disponibilità delle loro risorse nel rispetto di detto piano.
Questa nuova disposizione è stata introdotta perché la regolamentazione di varie scadenze nell’OPIE si è rivelata inadeguata: da un lato la decorrenza dei singoli termini dipendeva da criteri poco chiari (ad esempio due mesi dopo il ricevimento dei documenti richiesti), per cui la decorrenza poteva essere interpretata in modo diverso dalla rispettiva parte obbligata; d’altro lato il piano delle scadenze dà ora all’autorità direttiva la possibilità di far corrispondere le scadenze con la pianificazione prevista nei singoli casi. Di conseguenza, i singoli termini dei seguenti articoli (ossia gli articoli 1e / 1f / 1g OPIE) sono stralciati.
Il capoverso 3 chiarisce ora che gli Uffici rappresentati nella Conferenza sull’assetto del territorio (CAT) sono tenuti a fornire all’UFE solo un breve riscontro per sapere se sono interessati dal progetto e se parteciperanno al gruppo di accompagnamento. In questa fase della procedura non avviene alcuna votazione in seno alla CAT e i contenuti materiali non possono ancora essere valutati in modo definitivo, poiché la pianificazione inizia solo dopo la presentazione della domanda PSE. Inoltre, il termine precedentemente previsto è stralciato a seguito dell’introduzione del nuovo articolo 1e capoverso 2bis.
In aggiunta, il nuovo capoverso 4 stabilisce che i servizi e le organizzazioni (lettere a – h) partecipino al gruppo di accompagnamento. In questo modo si chiarisce che i servizi e le organizzazioni dispongono di un posto nel gruppo di accompagnamento, ma non hanno di fatto un diritto di voto come prevedeva la precedente formulazione. Lo scopo è quello di evitare che il gruppo di accompagnamento venga erroneamente qualificato come un organo decisionale che prende le sue decisioni sulla base di un processo di votazione.
Inoltre la lettera g disciplina ora ciò che è già prassi da molti anni: le organizzazioni di protezione dell’ambiente attive in tutta la Svizzera nominano un’unica persona che le rappresenta tutte all’interno del gruppo di accompagnamento.
Il capoverso 4bisdefinisce i ruoli dei singoli membri del gruppo di accompagnamento. L’UFE, l’autorità competente in materia di approvvigionamento energetico e impiego dell’energia, conduce il processo del gruppo di accompagnamento e prende le decisioni relative alle procedure. I membri del gruppo di