Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/88: Accelerazione dell’ampliamento e della trasformazione delle reti elettriche (modifica dell’ordinanza sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti elettrici) · 8 pagine

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Art. 1g Definizione del corridoio di pianificazione quale dato acquisito

Nel capoverso 2 il termine precedentemente previsto è stralciato a seguito dell’introduzione del nuovo articolo 1e capoverso 2bis.

Il capoverso 3 attualmente in vigore è stralciato.

Il capoverso 4 è adeguato analogamente alla modifica di cui all’articolo 1f capoverso 2.

Il capoverso 5 è inserito conformemente alla modifica di cui all’articolo 1f capoverso 3bis.

Art. 8a cpv. 1 frase introduttiva e lett. c

Secondo la regolamentazione precedente, l’UFE doveva emettere la decisione d’approvazione dei piani entro otto mesi dopo la conclusione della trattativa concernente le opposizioni e il ricevimento dei pareri delle autorità. Al fine di accelerare la procedura, tale termine è ora ridotto a sei mesi. Questa durata è la stessa proposta dal Consiglio nazionale, secondo la sua decisione del 21 dicembre 2023, per l’articolo 14a capoverso 5 D-LEne (23.051, «atto sull’accelerazione»). Il termine inizia a decorrere dalla fine dello scambio di scritti, in quanto l’esperienza ha dimostrato che la procedura d’istruzione il più delle volte non è ancora finita con la conclusione della trattativa concernente le opposizioni e con il ricevimento dei pareri delle autorità.

Art. 9a cpv. 1, cpv. 3 frase introduttiva e lett. f e g

Con modifica del 9 ottobre 2013 l’articolo 9a è stato inserito nell’OPIE e rivisto sostanzialmente con effetto a partire dal 1° giugno 2019. La disposizione stabiliva che i lavori di manutenzione e le modifiche tecniche di lieve entità degli impianti non necessitano dell’approvazione dei piani se non si prevedono particolari ripercussioni sull’ambiente.

La prassi dimostra che continuano a sussistere determinate situazioni in cui le domande di approvazione dei piani devono essere trattate e approvate, nonostante gli impatti dei progetti sul territorio e sull’ambiente rimangano ridotti e i progetti non alterino quasi per nulla l’aspetto esterno delle linee. Le relative procedure di approvazione dei piani non apportano quindi quasi nessun guadagno in termini di conoscenze, bensì generano una notevole mole di lavoro sia per il gestore della rete sia per i servizi specializzati federali e cantonali coinvolti nelle procedure. Inoltre, tali procedure danno adito a opposizioni, anche se è chiaro fin dall’inizio che gli adeguamenti previsti non incidono su interessi degni di protezione.

Sembra dunque sproporzionato concedere una protezione giuridica a queste condizioni, tanto più che ciò potrebbe ritardare i progetti. Proprio nei casi previsti dalle nuove lettere f e g dell’articolo 9a capoverso 3, in futuro non sarà più necessario effettuare una procedura di approvazione dei piani. Queste aggiunte rendono necessaria la modifica del capoverso 1 della disposizione e lo stralcio del termine «di lieve entità», in modo che in futuro la disposizione si riferisca solo alle «modifiche tecniche degli impianti». Tutte le misure continuano ad essere soggette alla condizione di cui all’articolo 9a capoverso 1, che stabilisce che queste sono esenti dall’obbligo di approvazione dei piani, se gli adeguamenti non comportano particolari ripercussioni sull’ambiente. Di conseguenza, questa modifica non comporta un adeguamento delle condizioni relative all’impatto ambientale. Le presenti disposizioni derogatorie devono essere applicate in modo restrittivo o completamente escluse (lettera g) all’interno degli oggetti di cui all’articolo 5 LPN. In caso di dubbio, è necessario svolgere una procedura di approvazione dei piani.

A seguito dell’adeguamento del capoverso 1, anche nella frase introduttiva del capoverso 3 il termine «modifiche tecniche di lieve entità» viene sostituito da «modifiche tecniche» e la lista delle eccezioni