Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/88: Accelerazione dell’ampliamento e della trasformazione delle reti elettriche (modifica dell’ordinanza sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti elettrici) · 8 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo

accompagnamento hanno principalmente una funzione consultiva nel quadro del loro settore di competenza. All’interno del gruppo di accompagnamento, fin dalla fase iniziale, hanno il compito di contribuire all’accertamento dei fatti con le considerazioni provenienti dal proprio settore di competenza e rilevanti ai fini della decisione sulla ponderazione degli interessi, motivandole.

Al termine del processo del gruppo di accompagnamento, i membri forniscono all’UFE anche una valutazione del risultato della ponderazione complessiva degli interessi sotto forma di raccomandazione. È fondamentale che i servizi e le organizzazioni coinvolte si esprimano esclusivamente a livello tecnico e riconoscano all’autorità direttiva la conduzione della procedura.

Art. 1f Definizione della zona di pianificazione quale dato acquisito

Il nuovo capoverso 2 prevede che, sulla base dei pareri e delle raccomandazioni dei singoli membri del gruppo di accompagnamento, l’UFE rediga la bozza della scheda di coordinamento con il rapporto per la zona di pianificazione. Invece della consultazione tecnica, che veniva effettuata fino ad ora in un secondo momento, la consultazione degli Uffici rappresentati nel gruppo di accompagnamento viene ora effettuata già in questa fase (capoverso 3). Le altre unità amministrative interessate ai sensi dell’articolo 4 capoverso 3 dell’ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1), che non fanno parte del gruppo di accompagnamento, sono invitate a presentare il loro parere nel quadro della consultazione degli Uffici in parallelo alla procedura di audizione e di partecipazione ai sensi dell’articolo 19 dell’ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1). Ciò significa che la consultazione degli Uffici fino ad ora effettuata dopo la procedura di audizione e di partecipazione sarà ora svolta prima della suddetta procedura. Se il progetto subisce modifiche significative a seguito della procedura di audizione e di partecipazione deve essere effettuata un’ulteriore consultazione degli Uffici (v. art. 1f cpv. 3bis). Tuttavia, se opportuno in singoli casi, l’UFE può continuare a svolgere come finora la consultazione degli Uffici dopo la conclusione della procedura di audizione e di partecipazione. Una volta disponibile la bozza revisionata della scheda di coordinamento, l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale deve in ogni caso stabilire in un rapporto d’esame se sono soddisfatte le condizioni per l’approvazione dell’adeguamento del piano settoriale da parte dell’autorità competente (cfr. art. 17 cpv. 2 frase 2 OPT).

La ragione di questa modifica consiste nel fatto che, secondo la prassi corrente, una volta conclusi i lavori la bozza della scheda di coordinamento nonché il rapporto esplicativo vengono posti in consultazione presso i membri del gruppo di accompagnamento e poi finalizzati. In seguito viene effettuata la procedura di audizione e di partecipazione e infine una consultazione degli Uffici rappresentati nel gruppo di accompagnamento nonché di altri servizi definiti secondo una lista di destinatari standard. Se l’audizione e la partecipazione pubblica non portano a modifiche significative della bozza, questa nuova consultazione del gruppo di accompagnamento sembra ridondante e non necessaria. Per questo motivo la nuova regolamentazione prevede che gli Uffici rappresentati nel gruppo di accompagnamento non debbano essere nuovamente sottoposti a consultazione. Le divergenze tra gli Uffici specializzati non sono incluse nel rapporto esplicativo, mentre le divergenze significative tra i Dipartimenti sono brevemente descritte nella proposta al Consiglio federale. In questo modo in ogni procedura PSE viene meno il relativo onere sia per gli Uffici federali da consultare che per l’UFE. Inoltre i tempi vengono ridotti almeno della durata della consultazione degli Uffici.

Il progetto attualmente in discussione in Parlamento per la modifica della legge sugli impianti elettrici (23.051, «atto sull’accelerazione») prevede lo stralcio dell’articolo 15h LIE, ossia di rinunciare in futuro alla definizione di una zona di pianificazione e di stabilire invece direttamente un corridoio di pianificazione. Se l’articolo 15h LIE venisse effettivamente abrogato, l’articolo 1f diventerebbe obsoleto e di conseguenza verrebbe stralciato dal progetto.