Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/88: Accelerazione dell’ampliamento e della trasformazione delle reti elettriche (modifica dell’ordinanza sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti elettrici) · 8 pagine
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viene ampliata in modo mirato. Il nuovo articolo 9a capoverso 3 lettera f prima metà della frase è pensato per le situazioni in cui una linea è stata originariamente autorizzata e costruita per una determinata tensione di esercizio, ma il cui funzionamento in seguito è sempre avvenuto a una tensione inferiore. Nel quadro di un adeguamento della pianificazione della rete, per una linea di questo tipo la tensione di esercizio dovrebbe essere quella inizialmente prevista. Dal punto di vista tecnico e d’esercizio, di solito ciò non rappresenta una grande sfida, poiché la linea è già stata costruita in previsione di un suo utilizzo per la tensione maggiore.
Visto che un impianto elettrico non causa altre emissioni se non le radiazioni non ionizzanti (RNI) e il rumore, a tali impianti si applicano i valori limite dell’ordinanza del 23 dicembre 1999 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI; RS 814.710) e dell’ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l’inquinamento fonico (OIF; RS 814.41). Il rispetto dei valori limite deve essere dimostrato dal gestore di rete. I gestori delle linee devono altresì dimostrare che le disposizioni dell’ordinanza del 30 marzo 1994 sulle linee elettriche (OLEl; RS 734.31) nonché dell’ordinanza del 30 marzo 1994 sugli impianti elettrici a corrente forte (ordinanza sulla corrente forte; RS 734.2) possono essere pienamente rispettate e ciò principalmente per motivi di sicurezza.
La disposizione derogatoria si applica solo all’aumento della tensione di esercizio fino a un massimo di 220 kV. Come spiegato in precedenza, la condizione per l’esenzione dall’autorizzazione è che le disposizioni vigenti dell’ORNI, dell’OIF, dell’OLEI e dell’ordinanza sulla corrente forte possano essere rispettate senza eccezioni. Se ciò non fosse il caso e se un progetto può essere realizzato solo mediante la concessione di una deroga, è necessaria una procedura di approvazione dei piani. In questo quadro, si dovrebbe decidere in merito a queste deroghe su domanda del richiedente.
La seconda metà della frase dell’articolo 9a capoverso 3 lettera f dovrebbe consentire che le modifiche alle mensole apportate per motivi tecnici o d’esercizio nonché per la protezione degli uccelli possano essere effettuate senza autorizzazione a determinate condizioni. La nuova disposizione esenta dall’obbligo di autorizzazione il riposizionamento o l’adattamento di una mensola o una misura combinata. Per tale esenzione, il gestore di rete deve dimostrare che i valori limite applicabili dell’ORNI e i valori di pianificazione dell’OIF nonché le disposizioni dell’OLEl e dell’ordinanza sulla corrente forte possano essere rispettati senza eccezioni.
Il nuovo articolo 9a capoverso 3 lettera g è stato concepito per la sostituzione dei tralicci con altri identici. Con questa norma si tiene conto del fatto che la sostituzione di un traliccio nella stessa posizione di norma non può avere un impatto maggiore sullo spazio e sull’ambiente del traliccio da sostituire, se esso viene costruito nella stessa posizione, senza rinforzo o adattamento delle fondamenta, con dimensioni comparabili e una funzione identica. In base a questa disposizione, un gestore di rete può sostituire solo singoli tralicci di una linea; ciò significa che è esclusa la sostituzione di una sequenza di più tralicci. Non è neanche possibile sostituire una parte significativa della linea, al fine di prolungare la durata di vita delle linee nel loro complesso. Si può ritenere che venga sostituita una parte significativa della linea se viene sostituito più del 10 per cento di tutti i tralicci. Un approccio a tappe allo scopo di aggirare l’obbligo di approvazione dei piani sarebbe considerato un abuso di diritto e soggetto all’obbligo di approvazione dei piani.
I tralicci che si trovano in un oggetto di importanza nazionale di cui all’articolo 5 LPN non possono beneficiare di questa esenzione. Inoltre, il presupposto per l’esenzione dall’autorizzazione in caso di sostituzione dei tralicci è che il nuovo traliccio abbia dimensioni simili al precedente e che i lavori di costruzione necessari a tal fine non abbiano ripercussioni significative sul territorio e sull’ambiente, il che è un requisito generale e deve essere dimostrato dal gestore della rete (cfr. articolo 9a capoverso 1). Allo stesso tempo, questa disposizione dovrebbe consentire la sostituzione di un traliccio esistente con uno leggermente più alto e/o più largo, a condizione che ciò non richieda il rinforzo o l’adattamento delle fondamenta del traliccio. Gli aumenti di altezza di lieve entità possono essere utili quando si adattano le linee per soddisfare o migliorare i requisiti attuali dell’ORNI, dell’OIF, dell’OLEl e dell’ordinanza sulla