Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/93: Modifica della LOGA (protezione dei dati concernenti persone giuridiche da parte di organi federali) · 48 pagine
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5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
Come rilevato dal Consiglio federale nel suo messaggio sulla revisione totale della legge sulla protezione dei dati,111 la Costituzione federale non contiene alcuna norma che abilita espressamente la Confederazione a legiferare nel settore della protezione dei dati. L’articolo 13 capoverso 2 Cost. sancisce sì il diritto di ognuno all’autodetermi- nazione informativa ma si tratta di un diritto fondamentale che non attribuisce nuove competenze alla Confederazione. In virtù dell’articolo 35 capoverso 2 Cost., chi svolge un compito statale deve rispettare i diritti fondamentali e contribuire ad attuarli. In que- sto senso il presente progetto legislativo contribuisce ad attuare l’articolo 13 capo- verso 2 Cost. Gli articoli 57t – 57w AP-LOGA concretizzano le garanzie di cui all’arti- colo 13 capoverso 2 Cost. per le persone giuridiche. Il legislatore federale può inoltre fondarsi sulla competenza non scritta per l’organizzazione e la procedura delle autorità federali quale base costituzionale per emanare disposizioni di diritto pubblico in materia di protezione dei dati per autorità e servizi amministrativi. Secondo la prassi attuale, per quanto riguarda le competenze federali che derivano e dalla natura stessa della Confederazione e per le quali non vi è un’esplicita attribuzione di competenza legisla- tiva l’articolo 173 capoverso 2 Cost è menzionato a titolo sostitutivo nell’ingresso.
La presente revisione della LOGA garantisce che gli organi federali continuino a di- sporre di basi legali sufficienti ai sensi dell’articolo 36 capoverso 1 Cost. per il tratta- mento e la comunicazione di dati concernenti persone giuridiche. Conformemente all’articolo 57sbisAP-LOGA, ad esempio, i dati concernenti persone giuridiche possono continuare a essere trattati e comunicati se sussiste una base legale per il trattamento o la comunicazione di dati personali. Le basi legali settoriali non indicano sempre chia- ramente che sono trattati anche i dati concernenti persone giuridiche, ma ciò corri- sponde alla situazione normativa attuale.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Gli impegni internazionali della Svizzera nel settore della protezione dei dati non esi- gono la protezione dei dati concernenti persone giuridiche, per cui non vi sono impegni internazionali da rispettare.
5.3 Forma dell’atto
Il presente avamprogetto del Consiglio federale comprende una modifica della LOGA e in allegato i necessari adeguamenti di altre leggi federali.
111 Cfr. Messaggio LPD 2017, FF 2017 5939, 6166 seg.