Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/93: Modifica della LOGA (protezione dei dati concernenti persone giuridiche da parte di organi federali) · 48 pagine
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delle persone sia fisiche che giuridiche. Questa modifica interessa soltanto le versioni italiana e tedesca della legge.
3.2.36 Legge federale del 20 marzo 1981104 sull’assicurazione contro gli infor-
tuni
Art. 96 cpv. 2
I rinvii alla LPD riguardanti le profilazioni e le profilazioni a rischio elevato nonché all’ar- ticolo 21 LPD sulle decisioni individuali automatizzate sono stralciati (cfr. i commenti nei cap. 3.2.21 e 3.2.23).
3.2.37 Legge federale del 19 giugno 1992105 sull’assicurazione militare
Art. 94a cpv. 2
I rinvii alla LPD relativi alle profilazioni e alle profilazioni a rischio elevato nonché all’ar- ticolo 21 LPD relativo alle decisioni individuali automatizzate sono stralciati (cfr. i com- menti nei cap. 3.2.21 e 3.2.23).
3.2.38 Legge federale del 25 settembre 2020106 sui precursori di sostanze esplodenti
Art. 23 cpv. 1
La disposizione è integrata con un rinvio alle pertinenti disposizioni dell’AP-LOGA sui diritti delle persone giuridiche d’accesso e rettifica dei loro dati inesatti.
3.2.39 Legge del 3 ottobre 2003107 sulla Banca nazionale
Art. 16 cpv. 4bis, secondo periodo, e 5
L’articolo 16 della legge sulla Banca nazionale è integrato con due rinvii all’AP-LOGA: il secondo periodo del capoverso 4bisprecisa che, a prescindere dal nuovo arti- colo 57squinquiesAP-LOGA, l’Ufficio federale di statistica non è autorizzato a trasmettere a terzi i dati concernenti persone giuridiche ricevuti dalla Banca nazionale senza il con- senso di quest’ultima, mentre il capoverso 5 rinvia agli articoli 57qbis– 57x AP-LOGA per il trattamento di dati concernenti persone giuridiche.
104 RS 832.20
105 RS 833.1
106 RS 941.42
107 RS 951.11