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Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 62 pagine
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Ordinanza relativa ai brevetti e ai certificati protettivi complementari
(Ordinanza sui brevetti, OBI)
del ...
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 35b, 40d capoverso 5, 40e capoverso 5, 50a capoverso 4, 56
capoverso 3, 57a capoverso 4, 58b capoverso 6, 60 capoverso 2, 65, 140l, 140s e 141 della legge del 25 giugno 19541 sui brevetti (LBI),
visto l’articolo 13 della legge federale del 24 marzo 19952 sullo statuto e sui compiti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI),
ordina:
Parte prima: Disposizioni generali
Titolo primo: Comunicazione con l’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Art. 1 Competenza
1L’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) esegue i compiti amministrativi derivanti dalla LBI.
2L’esecuzione degli articoli 86a–86k LBI e degli articoli 20–29 della presente ordinanza spetta all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).
Art. 2 Data di presentazione degli invii postali
Per gli invii postali, è considerato data della presentazione il giorno in cui l’invio è stato consegnato alla Posta Svizzera all’indirizzo dell’IPI.
1 RS 232.14
2 RS 172.010.31
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