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Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 62 pagine
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Ordinanza sui brevetti «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 3 Lingua
1I documenti inviati all’IPI devono essere redatti in una lingua ufficiale svizzera. Gli atti tecnici originari possono essere depositati in qualsiasi lingua. Se non sono depositati in una lingua ufficiale svizzera o in inglese, occorre presentare successivamente una traduzione.
2Se gli atti tecnici originari sono stati depositati in una lingua ufficiale svizzera, questa è la lingua della procedura. Se è stata presentata successivamente una traduzione in una lingua ufficiale svizzera, la lingua della traduzione è la lingua della procedura.
3Se gli atti tecnici originari sono stati depositati in inglese o se è stata presentata successivamente una traduzione in inglese, la lingua della procedura è il tedesco, salvo che il depositante non richieda un’altra lingua ufficiale svizzera come lingua della procedura.
4Se gli atti tecnici originari sono stati depositati in inglese, il depositante può presentare a titolo volontario una traduzione in una lingua ufficiale svizzera entro tre mesi dalla data di deposito o all’inizio della fase nazionale (art. 147). Se sfrutta questa possibilità, la lingua della traduzione volontaria è la lingua della procedura.
5Se gli atti tecnici originari sono stati depositati in una lingua ufficiale o in inglese, le modifiche apportate successivamente a tali atti nella procedura di rilascio del brevetto o di rinuncia parziale (art. 24 LBI) devono essere presentate nella lingua pertinente. Se è stata presentata successivamente una traduzione in una lingua ufficiale svizzera o in inglese, le modifiche apportate successivamente agli atti tecnici nella procedura di rilascio del brevetto o di rinuncia parziale (art. 24 LBI) devono essere presentate nella lingua pertinente.
6Se documenti diversi dagli atti tecnici sono depositati in una lingua diversa da quella della procedura, l’IPI può esigere una traduzione in questa lingua.
7L’IPI prenderà in considerazione i documenti di prova che non sono redatti in una lingua ufficiale svizzera o in inglese unicamente se corredati di una traduzione in una lingua ufficiale svizzera; sono fatti salvi gli articoli 53 capoverso 2 e 59 capoverso 3.
8Qualora vi siano dubbi sull’esattezza della traduzione, l’IPI può esigerne l’attestazione entro il termine stabilito a questo scopo. L’IPI comunica i motivi dei suoi dubbi. Se l’attestazione non viene fornita, il documento è ritenuto non presentato.
9Gli atti tecnici di una domanda divisa (art. 57 LBI) o di una richiesta di costituzione di un nuovo brevetto (art. 30 cpv. 2 LBI) devono essere redatti:
a. se la domanda anteriore o il brevetto anteriore sono redatti in una lingua ufficiale svizzera: nella lingua ufficiale svizzera pertinente;
b. se la domanda anteriore o il brevetto anteriore sono stati presentati o tradotti in inglese: in inglese.
10Se gli atti tecnici di una domanda divisa (art. 57 LBI) o di una richiesta di costituzione di un nuovo brevetto (art. 30 cpv. 2 LBI) non sono redatti secondo il capoverso 9, l’IPI assegna al depositante o al titolare del brevetto un termine di tre mesi entro il quale deve presentare una traduzione nella lingua pertinente.