Progetto

Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 62 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto

Ordinanza sui brevetti «%ASFF_YYYY_ID»

q. nel quadro dell’inizio della fase nazionale per una domanda internazionale di brevetto (art. 147–150);

r. nel quadro dell’esame al momento del deposito della domanda di rilascio di un certificato protettivo complementare (art. 158), di proroga della sua validità (art. 168) nonché di rilascio di un certificato protettivo complementare pediatrico (art. 182);

s. per il pagamento delle tasse annuali per domande di brevetto e brevetti (art. 14) nonché per certificati protettivi complementari e la loro proroga (art. 164);

t. per la risposta nel quadro dell’esame della domanda di reintegrazione nello stato anteriore e il pagamento a posteriori della tassa di reintegrazione (art. 12 cpv. 2 e 3);

u. per la comunicazione dell’oggetto del pagamento (art. 6 cpv. 2 dell’ordinanza dell’IPI del 14 giugno 20163 sulle tasse [OTa-IPI]).

2Se una delle condizioni per il proseguimento della procedura non è soddisfatta, l’IPI dichiara irricevibile o respinge la richiesta di proseguimento della procedura.

3Se la richiesta di proseguimento della procedura può essere accolta, l’IPI fattura tutte le tasse nel frattempo esigibili e stabilisce un termine adeguato per il pagamento. Il proseguimento di tale termine è escluso.

Art. 12 Reintegrazione nello stato anteriore

1La domanda di reintegrazione nello stato anteriore (art. 47 LBI) contiene l’indicazione dei fatti sui quali è fondata la medesima. Entro il termine per il deposito della domanda di reintegrazione, l’atto omesso deve essere interamente eseguito. Se una di queste condizioni non è soddisfatta, l’IPI dichiara irricevibile la domanda di reintegrazione.

2Se i fatti esposti per motivare la domanda di reintegrazione non sono resi verosimili, l’IPI assegna al depositante un termine adeguato per rispondere, prima di respingere la domanda in via definitiva, se del caso.

3La domanda di reintegrazione è soggetta al pagamento di una tassa. Se tale tassa non è ancora stata pagata al momento della presentazione della domanda di reintegrazione, l’IPI assegna al depositante un termine supplementare per il pagamento.

4Se la domanda di reintegrazione può essere accolta, l’IPI fattura tutte le tasse nel frattempo esigibili e stabilisce un termine adeguato per il pagamento.

Titolo terzo: Tasse

Art. 13 Ordinanza sulle tasse

Alle tasse esigibili giusta la LBI o la presente ordinanza si applica l’OTa-IPI4.

3 RS 232.148

4 RS 232.148