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Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 62 pagine
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Ordinanza sui brevetti «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 4 Pluralità di depositanti
1Le persone che sono contitolari di una domanda o di una domanda di brevetto devono designare quella di esse a cui l’IPI può inviare qualsiasi comunicazione con effetto per tutte, oppure nominare un mandatario comune.
2Finché ciò non avviene, l’IPI designa una persona quale destinataria delle comunicazioni ai sensi del capoverso 1. Se una delle altre persone si oppone, l’IPI invita tutti gli interessati ad agire conformemente al capoverso 1.
Art. 5 Sostituzione di parte
Se il titolo di protezione litigioso è trasferito nel corso della procedura, si applica per analogia l’articolo 83 del Codice di procedura civile.
Art. 6 Rappresentanza
1Se un depositante o un titolare del brevetto si fa rappresentare davanti all’IPI, quest’ultimo può esigere una procura scritta.
2La persona autorizzata dal depositante, dal titolare del brevetto o dal titolare del certificato a presentare a suo nome tutte le dichiarazioni destinate all’IPI e a ricevere tutte le comunicazioni dell’IPI previste dalla LBI o dalla presente ordinanza è iscritta quale mandatario nel registro dei brevetti e nel registro dei certificati protettivi complementari.
3Se nessuna limitazione della procura è esplicitamente comunicata all’IPI, la procura è considerata di portata generale.
Art. 7 Firma
1I documenti devono essere firmati. La firma elettronica qualificata equivale alla firma autografa.
2Mancando la firma legalmente valida su un documento, la data di presentazione originaria è riconosciuta qualora un documento identico per contenuto e firmato sia fornito entro un mese dall’ingiunzione da parte dell’IPI.
3La firma sulla richiesta di rilascio del brevetto (art. 33) e sulla domanda di rilascio del certificato (art. 156 cpv. 1), di proroga della durata di protezione del certificato (art. 166) o di rilascio del certificato pediatrico (art. 180) non è necessaria. L’IPI può designare altri documenti per i quali non è necessaria la firma.
Art. 8 Prove
1Qualora possa ragionevolmente dubitare della veridicità di un documento, l’IPI può esigere che vengano presentate delle prove.
2Esso comunica i motivi dei dubbi, dà l’opportunità di prendere posizione e stabilisce un termine per la presentazione delle prove.