Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/96: Legge federale sulle misure di sgravio del bilancio della Confederazione applicabili dal 2027 · 98 pagine

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inoltre segnali di notevoli effetti di trascinamento. Secondo una verifica svolta dal CDF nel 2021, non è chiaro per quali prestazioni le organizzazioni della formazione

continua percepiscono aiuti finanziari e quale effetto questi aiuti consentono di

raggiungere nel sistema complessivo della formazione continua. È lasciata ai Cantoni la facoltà di decidere se e in che misura promuovere in futuro le competenze di base degli adulti. La Confederazione può continuare a promuovere in maniera specifica la formazione continua e le competenze di base di singoli gruppi di destinatari tramite leggi speciali (p. es. legislazione sugli stranieri, sui disoccupati e sugli invalidi).

Tabella 32: Abrogazione delle disposizioni concernenti gli aiuti finanziari nella legge sulla formazione continua

In mio. CHF PF 2027 PF 2028 Uscite secondo il messaggio del 21.8.2024 concernente

19,2 19,6 il P 2025

Effetto di sgravio della misura 19,2 19,6 Uscita dopo applicazione della misura 0,0 0,0

Sgravio in % 100100

Credito a preventivo:

SEFRI/A231.0268 Aiuti finanziari LFCo

2.8 Riduzione delle uscite per la formazione professionale al valore di riferimento

Situazione attuale: la Confederazione partecipa in misura del 25 per cento (valore indicativo) alle spese dell’ente pubblico per la formazione professionale. La maggior parte del contributo è versato ai Cantoni sotto forma di contributi forfettari, il cui importo è definito in base al numero di contratti di formazione di base per Cantone. I sussidi federali non sono vincolati a offerte o investimenti specifici. I Cantoni sono liberi di definire l’utilizzo dei fondi secondo la legge del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr). Possono anche trasferire tali contributi per

prestazioni di terzi (p. es. fornitori privati di prestazioni formative), sempre che questi compiti siano conformi alla LFPr. In virtù di questa legge la Confederazione sostiene inoltre progetti di sviluppo della formazione professionale e di sviluppo della qualità come pure prestazioni speciali di interesse pubblico. Questi contributi vengono computati anch’essi al 25 per cento a carico della Confederazione. Beneficiano di tali aiuti le organizzazioni del mondo del lavoro, i Cantoni e altri soggetti (privati,

associazioni ecc.). Ai sensi degli articoli 63 e 64 dell’ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr), i contributi federali coprono al massimo il 60 per cento dei costi, mentre in caso di eccezioni motivate l’80 per cento.

Misura: dal 2018 la partecipazione della Confederazione è sempre superiore al 25 per cento. Anche le uscite federali pianificate per il periodo ERI 2025–2028 sono state superiori al valore indicativo. Occorre pertanto adeguare i contributi forfettari e i contributi a innovazioni e progetti in modo da rispettare esattamente il valore

indicativo del 25 per cento conformemente alle previsioni dei costi degli enti pubblici. Adottando la misura, le uscite saranno complessivamente ridotte di circa 20–

24 milioni di franchi all’anno. Nei contributi a innovazioni e progetti l’ammontare del sussidio federale sarà limitato al massimo al 50 per cento dei costi computabili. Si raggiunge in tal modo una prestazione adeguata da parte dei beneficiari degli aiuti finanziari. Questa aliquota massima dovrà essere sancita nella LFPr.

22www.efk.admin.ch > Pubblicazioni > Rapporti > 20167 > Vigilanza sulle organizzazioni della formazione continua23 RS 412.10

23RS 412.10

24 RS 412.101