Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/96: Legge federale sulle misure di sgravio del bilancio della Confederazione applicabili dal 2027 · 98 pagine

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Al contrario, la popolazione godrà di uno Stato finanziariamente solido che potrà svolgere i suoi compiti principali e, in particolare, garantire la sicurezza militare e sociale anche in eventuali futuri tempi di crisi.

4.6 Ripercussioni per l’ambiente

Alcune misure potrebbero avere un impatto sull’ambiente. Le misure di sgravio legate alla definizione di priorità nell’ambito dei sussidi per la politica climatica potrebbero ridurre il contributo della Svizzera per la lotta al cambiamento climatico. Si presume tuttavia che gli attuali sussidi comportino elevati effetti di trascinamento, delle misure corrispondenti verrebbero quindi adottate anche senza sussidi. Allo stesso tempo il principio di causalità viene rafforzato con una maggiore partecipazione alle misure ambientali attraverso il FOSTRA. Qualora la portata ridotta dei sussidi dovesse provocare lacune nel raggiungimento degli obiettivi climatici, il Consiglio federale chiarirà come intende colmare tali lacune nell’ambito della politica climatica

successiva al 2030 (legge sul CO2).

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

Tutte le leggi riunite nell’atto mantello sono state emanate secondo la procedura legislativa ordinaria, fondandosi sulla Costituzione. La base costituzionale si evince dall’ingresso di ogni singola legge. Le modifiche legislative proposte si attengono a loro volta alla base costituzionale corrispondente.

Anche la destinazione parzialmente vincolata dei proventi generati dalla tassa sul CO2 (per un massimo del 41 %) è da intendersi costituzionale dal momento che sostiene il raggiungimento degli obiettivi di incentivazione, riguarda solo una minor parte dei proventi della tassa ed è limitata chiaramente nel tempo. La maggior parte (almeno il 59 %) continuerà ad essere ridistribuita alla popolazione e all’economia. La tassa sul CO2 continuerà pertanto a esercitare il suo effetto di incentivazione

principalmente attraverso la riscossione della tassa96. Con l’adozione del messaggio del 16 settembre 202297 concernente la revisione della legge sul CO per il periodo

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successivo al 2024, il Consiglio federale aveva già proposto un impiego limitato nel tempo del 49 per cento delle entrate.

A tal proposito, l’Ufficio federale di giustizia (UFG) è del parere che, in linea di

massima, le destinazioni vincolate di tasse d’incentivazione siano vietate. La

destinazione parzialmente vincolata della tassa sul CO2 di massimo un terzo è una deroga storica. Se la destinazione parzialmente vincolata viene aumentata come nel presente progetto, secondo l’UFG l’effetto principale non sarebbe più l’incentivazione attraverso il rincaro dell’oggetto della tassa, bensì quello di generare risorse maggiori. Lo scopo del progetto è quindi di natura fiscale. Di conseguenza, la tassa sul CO2 perde il suo carattere di tassa d’incentivazione, diventando un’imposta sui

combustibili secondo l’articolo 131 capoverso 1 lettera e Cost. In quanto imposta sui combustibili deve soddisfare i rispettivi requisiti costituzionali, tra cui rientrano

soprattutto il principio della generalità dell’imposizione (art. 127 cpv. 2 Cost.). Come l’imposta sugli oli minerali gravante la benzina e l’olio diesel va quindi versata in linea di principio da tutti i consumatori. Secondo l’UFG, la restituzione ai gestori di impianti soggetti al sistema di scambio di quote di emissioni o con un impegno di riduzione

96 Nella dottrina è controverso se la destinazione parzialmente vincolata delle tasse d’incentivazione sia consentita; cfr. al riguardo René Wiederkehr, Sonderabgaben, in: «Recht – Zeitschrift für juristische Weiterbildung und Praxis», 2017(1), pag. 43, 52 seg.

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