Rapporto sui risultati
Consultazione 2025/106: Legge federale sul rispetto degli obblighi di neutralità in relazione alla situazione in Ucraina · 9 pagine
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1 Situazione iniziale
Il 28 febbraio 2022 il Consiglio federale ha deciso di aderire alle sanzioni imposte dall’Unione europea (UE) nei confronti della Russia a seguito dell’aggressione militare condotta da quest’ultima contro l’Ucraina, rafforzandone così l’impatto. Da allora, il Consiglio federale ha sostanzialmente aderito anche agli ulteriori pacchetti di sanzioni dell’UE.
Analogamente all’UE, il Consiglio federale vieta, tra l’altro, la vendita, la fornitura e l’esportazione di armamenti e altri beni utilizzabili a fini militari a destinazione della Russia o per un uso in Russia.
Dall’annessione russa della Crimea nel 2014, la Svizzera applica il diritto della neutralità nelle relazioni con la Russia e l’Ucraina. Da questo diritto deriva il fatto che la Svizzera è tenuta a rispettare il principio della parità di trattamento in caso di esportazione e transito di beni utilizzabili a fini militari da parte di privati (art. 7 in combinato disposto con art. 9 della Convenzione concernente i diritti e i doveri delle Potenze e delle persone neutrali in caso di guerra per terra [RS 0.515.21, di seguito Convenzione dell’Aja]). Secondo la prassi svizzera, quest’obbligo si applica solo ai beni e ai servizi che contribuiscono direttamente e in modo rilevante ai fini delle capacità di combattimento delle parti in conflitto. Occorre valutare caso per caso se un bene soddisfa tali requisiti.
Il Consiglio federale ha deciso di applicare le misure in questione anche all’Ucraina, nella misura in cui ciò sia necessario secondo il diritto della neutralità. La legge sugli embarghi (RS 946.231), che funge da base giuridica in questo contesto, consente al Consiglio federale soltanto di aderire alle sanzioni imposte dalle Nazioni Unite, dall’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa o dai principali partner commerciali della Svizzera (in pratica l’UE), ma non di emanare sanzioni autonomamente. Poiché l’UE non prevede restrizioni contro l’Ucraina per i beni in questione, tali provvedimenti non potevano essere emessi in applicazione della LEmb. Le misure sono state quindi emanate in base all’articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale (Cost., RS 101). Conformemente all’articolo 7c capoverso 3 della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA, RS 172.010), il periodo di validità delle ordinanze emanate dal Consiglio federale in base all’articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale può essere prorogato una sola volta. Le disposizioni dell’ordinanza decadono automaticamente entro sei mesi dall’entrata in vigore della proroga se il Consiglio federale non sottopone all’Assemblea federale il progetto di una base legale per il contenuto dell’ordinanza.
La legge sul rispetto degli obblighi di neutralità in relazione alla situazione in Ucraina dovrebbe quindi creare una base giuridica dopo la proroga delle disposizioni dell’ordinanza che decorre dal 1° marzo 2026.
2 Pareri pervenuti
La consultazione presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni e le organizzazioni è
durata dal 19 novembre 2025 al 6 marzo 2026. I Cantoni, i partiti politici, le organizzazioni
mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le varie associazioni
dell’economia e le altre associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori sono stati invitati
a prendere posizione (totale: 49 partecipanti interpellati). Al Dipartimento federale
dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) sono pervenuti complessivamente
50 pareri, suddivisi nel modo seguente: