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Consultazione 2025/11: Modifica della legge sulle epizoozie (LFE) · 5 pagine

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Legge sulle epizoozie

Modifica del [data]

L’Assemblea federale della Confederazione svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del [data]1,

decreta:

I

La legge del 1 luglio 19662 sulle epizoozie è modificata come segue:

Art. 28 Autorizzazione per l’immissione in commercio temporanea di medi-

camenti veterinari immunologici non omologati pronti per l’uso in caso di epizoozia

1In caso di epizoozia o di rischio imminente di epizoozia, l’USAV può autorizzare, previa intesa con l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic), l’immissione in commercio temporanea di un medicamento veterinario immunologico non omologato pronto per l’uso, purché:

a. in Svizzera non sia disponibile un medicamento veterinario alternativo equivalente omologato;

b. non sia possibile importare un medicamento veterinario alternativo equivalente omologato in un altro Paese;

c. siano rispettate le norme riconosciute della buona prassi di fabbricazione e della buona prassi di distribuzione di cui agli articoli 7 e 29 della legge del 15 dicembre 20003 sugli agenti terapeutici (LATer);

d. non vi siano indizi che l’uso del medicamento veterinario comporti un pericolo sostanziale diretto o indiretto per la salute umana;

e. non vi siano indizi che il suo uso comporti un pericolo diretto o indiretto per la salute animale non giustificato dai suoi benefici; e

1FF XY

2 RS 916.40

3 RS 812.21

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