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Consultazione 2025/11: Modifica della legge sulle epizoozie (LFE) · 5 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Allegato (N. II)
Modifica di un altro atto normativo
La legge del 15 dicembre 200010 sugli agenti terapeutici è modificata come segue:
Art. 9b rubrica e cpv. 3
Autorizzazione temporanea dell’uso e dell’immissione in commercio limitata e autorizzazione per l’immissione in commercio temporanea in caso di epizoozia
3L’autorizzazione per l’immissione in commercio temporanea di medicamenti veterinari immunologici non omologati pronti per l’uso in caso di epizoozia è retta dall’articolo 28 della legge del 1° luglio 196611 sulle epizoozie (LFE).
Art. 20 cpv. 1bis
1bisIn caso di epizoozia, i medicamenti veterinari immunologici non omologati pronti per l’uso possono essere importati con un’autorizzazione per l’immissione in commercio temporanea secondo l’articolo 28 LFE12.
10 RS 812.21
11 RS 916.40
12 RS 916.40