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Consultazione 2025/120: Ordinanza sulla requisizione, avvio della procedura di consultazione · 5 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Sezione 2: Disposizioni comuni

Art. 2 Condizioni generali

L’amministrazione militare e l’esercito possono fare ricorso alle misure secondo gli articoli 74, 80, 81, 97 e 100a LM soltanto se è strettamente necessario per adempiere i loro compiti ed essi non possono adempierli con mezzi propri o in altro modo.

Art. 3 Effetti giuridici

1 Se un organo adotta una misura secondo gli articoli 74, 80, 81, 97 o 100a LM, i diritti di disporre dei beni di requisizione e degli esercizi sono trasferiti a questo organo.

2 I diritti e gli obblighi di diritto pubblico nonché i diritti e gli obblighi derivanti da rapporti giuridici di diritto privato sono sospesi per la durata delle misure.

Art. 4 Beni di requisizione ed esercizi esclusi

Le misure secondo gli articoli 74, 80, 81 e 97 LM non sono ammissibili per i beni di requisizione e gli esercizi di:

a. istituzioni pubbliche o private che adempiono compiti dell’esercito, della protezione civile, della polizia, dei pompieri, del settore sanitario nonché dell’approvvigionamento economico del Paese;

b. imprese di trasporto statali o titolari di una concessione della Confederazione;

c. persone e istituzioni che godono di uno statuto speciale secondo il diritto internazionale.

Art. 5 Indennizzo

1 Il calcolo dell’indennizzo si basa sulle norme di valutazione riconosciute o sul valore di stima.

2 Una stima viene effettuata soltanto se:

a. non esiste una norma di valutazione;

b. l’oggetto della requisizione è costituito da animali; o

c. il bene di requisizione è stato danneggiato nel corso della durata della misura e non è possibile giungere a un accordo amichevole riguardo al risarcimento del danno.

3 L’indennizzo copre anche l’usura normale e la svalutazione.

4 L’indennizzo è versato dall’organo che requisisce.

5 Per le misure la cui durata massima è di 30 giorni, l’indennizzo è versato dopo il loro termine.

6 Se la loro durata è superiore a 30 giorni, l’indennizzo è versato mensilmente.