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Consultazione 2025/120: Ordinanza sulla requisizione, avvio della procedura di consultazione · 5 pagine
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Le prestazioni di lavoro e di servizio devono essere fornite nel luogo previsto dell’adempimento.
2All’inizio, durante lo svolgimento e al termine della misura l’organo che requisisce mette a verbale lo stato del bene di requisizione ed eventi particolari.
3L’organo che requisisce provvede affinché la manutenzione del bene di requisizione venga effettuata da personale competente.
4Le spese di manutenzione del bene di requisizione per la durata della requisizione sono a carico dell’organo che requisisce.
Art. 10 Poteri di requisizione
1 Le misure secondo gli articoli 74, 80 e 97 LM possono essere stabilite e disposte per adempiere il profilo prestazionale dell’esercito nonché per garantire la continuità d’esercizio e la resilienza dell’amministrazione militare. Tali misure devono essere definite coinvolgendo le persone interessate.
2 Per adempiere un impiego al di fuori del profilo prestazionale possono essere disposte misure di requisizione supplementari secondo gli articoli 74 e 80 LM.
3 Se le misure secondo i capoversi 1 e 2 non sono sufficienti per adempiere il compito e vi è urgenza, misure di requisizione di portata più ampia secondo gli articoli 74 e 80 LM possono essere eseguite immediatamente e in un primo momento senza l’allestimento di un verbale.
Art. 11 Misure per la continuità d’esercizio e la resilienza
Le misure secondo l’articolo 97 LM possono essere adottate in particolare per:
a. garantire l’approvvigionamento con pezzi di ricambio e assemblaggi;
b. garantire la disponibilità di competenze specialistiche per l’esercizio e la manutenzione di infrastrutture e sistemi militari;
c. garantire la disponibilità di prestazioni di laboratorio;
d. creare scorte obbligatorie per beni di consumo per garantire l’esercizio militare;
e. garantire l’istruzione speciale da parte di specialisti;
f. garantire la disponibilità di servizi digitali e tecnici necessari sotto il profilo militare.
Sezione 4: Disposizioni finali
Art. 12 Modifica di un altro atto normativo
L’ordinanza del 1° marzo 20063 sulla navigazione militare è modificata come segue: