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Consultazione 2025/120: Ordinanza sulla requisizione, avvio della procedura di consultazione · 5 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 6 Organi competenti e i loro compiti

1 Gli organi competenti sono:

a. per misure secondo gli articoli 74 e 80 LM: il servizio specializzato Requisizione dell’amministrazione militare e il Comando Operazioni;

b. per misure secondo l’articolo 81 LM: il comandante in capo dell’esercito o il capo dell’esercito;

c. per misure secondo l’articolo 97 LM: gli uffici dell’Aggruppamento Difesa per i loro ambiti di responsabilità secondo l’articolo 11 dell’ordinanza del 7 marzo 20032 sull’organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport;

d. per misure secondo l’articolo 100a LM: il Comando Ciber.

2 Il servizio specializzato Requisizione dell’amministrazione militare e il Comando Operazioni possono delegare le loro competenze secondo il capoverso 1 lettera a se cambia la situazione di minaccia.

Art. 7 Obblighi delle persone interessate

Se viene adottata una misura secondo gli articoli 74, 80, 81, 97 o 100a LM, le persone interessate sono tenute a:

a. partecipare all’esecuzione della misura;

b. dare seguito alle disposizioni degli organi competenti;

c. comunicare all’organo competente le modifiche sostanziali di natura materiale o giuridica in relazione ai beni di requisizione o agli esercizi interessati, che riguardano il loro uso previsto;

d. annunciare immediatamente i danni e i difetti dei beni di requisizione o degli esercizi all’organo competente.

Art. 8 Coinvolgimento delle persone interessate

Se viene preparata una misura secondo gli articoli 74, 80, 81, 97 o 100a LM, per quanto possibile le persone interessate da quest’ultima vengono coinvolte nella sua preparazione.

Sezione 3: Disposizioni relative a misure specifiche

Art. 9 Esecuzione di misure di requisizione

1 Se l’amministrazione militare o l’esercito adotta una misura secondo gli articoli 74, 80 o 97 LM, le persone interessate devono portare i beni di requisizione nel luogo di consegna comunicato oppure tenerlo pronto al luogo di ubicazione per la consegna.

2 RS 172.214.1